Notifica diretta cartella di pagamento: legittima per la Corte Costituzionale

Carla Mele - Dichiarazioni e adempimenti

L'ultima sentenza 175 del 23/07/2018 della Corte Costituzionale riconosce la legittimità della notificazione della cartella di pagamento mediante notifica diretta da parte dell'Agente di riscossione rigettando le eccezioni di legittimità sollevate dalla CTR Lombardia

Notifica diretta cartella di pagamento: legittima per la Corte Costituzionale

La recente Sentenza 175 del 23 luglio 2018 della Corte Costituzionale si esprime in merito ad un quesito di legittimità posto dalla Commissione Regionale Tributaria Lombardia, che riscontra un’anomalia nella funzione del Concessionario della Riscossione della notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento.

La Suprema Corte risponde ponendo in evidenzia che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, operando una distinzione tra conoscenza effettiva e conoscenza legale, legittimando quindi l’Agente della riscossione ad operare con notifica diretta.

La Corte rigetta inoltre la questione di legittimità sollevata dalla CRT Lombardia riguardo la lesione del diritto alla difesa del destinatario.

Notifica diretta cartella di pagamento: il caso

Con la Sentenza 175 del 23/07/2018 la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla legittimità costituzionale della notifica della cartella di pagamento che l’agente di riscossione effettua in mancanza di un intermediario:

È legittima la notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

Sentenza Corte Costituzionale numero 175/2018
L’ultima sentenza 175 del 23/07/2018 della Corte Costituzionale riconosce la legittimità della notificazione della cartella di pagamento mediante notifica diretta da parte dell’Agente di riscossione rigettando le eccezioni di legittimità sollevate dalla CTR Lombardia

La Corte ha rigettato quindi le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 26, primo comma, del DPR n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate dalla Commissione Tributaria Lombardia la quale aveva scorto violazioni del principio costituzionale di uguaglianza, del diritto alla difesa e del canone del giusto processo.

La Ctr Lombardia ha sollevato due questioni di legittimità:

  • la prima riguarda la possibilità del concessionario della riscossione di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento;
  • la seconda riguarda la notifica della cartella di pagamento che non avviene mediante il servizio postale con l’osservanza dell’articolo 7 legge n. 890/82.

Secondo la rimettente, il legislatore aveva posto in atto un’anomalia nel momento in cui ha abilitato un soggetto di diritto privato (Equitalia Nord Spa) ad esercitare una funzione esclusivamente pubblicistica, ossia la funzione di notificazione diretta delle cartelle di pagamento, tipici atti di natura tributaria.

La CTR Lombardia sostiene inoltre, dall’adozione di regole più snelle per il recapito della cartella di pagamento, scaturisce una minor tutela per il ricevente da più punti di vista:

  • non è richiesta la relata di notifica
  • non è rispettato l’ordine preferenziale nella consegna del plico (articolo 7, secondo e terzo comma, L. 890/1982);
  • non è previsto l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica nel caso, come nella specie, di avvenuta consegna del plico al portiere.

La mancanza di intermediario nella notificazione comporterebbe seri pregiudizi all’esercizio del diritto di difesa (articolo 24, commi 1 e 2, Costituzione) e alla regola di «parità delle armi» congiuntamente al canone del giusto processo (art. 111, commi 1 e 2, Costituzione) e ridonderebbe in un «ingiustificabile privilegio» (art. 3, comma 1, Costituzione).

Notifica diretta cartella di pagamento: legittima secondo la Corte Costituzionale

La Sentenza della Corte Costituzionale evidenzia che l’amministrazione finanziaria deve assicurare la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Questo concetto era già stato evidenziato dalla sentenza n. 146/2016 che si è espressa sulla modalità semplificata della notificazione mediante PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, riconoscendo al notificatario più ampie facoltà di contestazione in sede di reclamo avverso la successiva sentenza dichiarativa di fallimento.

Allo stesso modo, nel caso in oggetto, la fattispecie della notifica diretta delle cartelle di pagamento, è ritenuta legittima a soddisfare l’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti ai destinatari.

La Corte Costituzionale sottolinea che la mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, per causa non imputabile al destinatario, può legittimarlo a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153, comma 1, C.p.c., disposizione riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e applicabile al giudizio tributario, anche in riferimento ai termini di decadenza degli atti impositivi, per poter ricorrere avverso la cartella di pagamento.

La Corte, inoltre, riconosce la natura sostanzialmente pubblicistica del concessionario della riscossione: esso opera per legge per conto dell’amministrazione finanziaria, procede alla riscossione coattiva e per tanto è da considerasi a tutti gli effetti un organo dell’amministrazione finanziaria

Per questo motivo la Corte giustifica il regime differenziato della notifica diretta della cartella di pagamento.

Riguardo la diminuzione delle garanzie per il destinatario, la Corte evidenzia come il sistema in essere, al contrario, garantisce pienamente il diritto del destinatario alla notificazione: con questo sistema egli è posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e con più facilità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.

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