Lavoratori agricoli: dichiarazione di calamità per il trascinamento giornate in scadenza il 24 febbraio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Con la circolare n. 5 del 17 gennaio l'INPS fornisce le istruzioni per usufruire dei benefici del trasferimento di giornate per il 2022. Si tratta dell'agevolazione in favore dei lavoratori agricoli. Le aziende devono trasmettere la dichiarazione di calamità entro la scadenza del 24 febbraio 2023

Lavoratori agricoli: dichiarazione di calamità per il trascinamento giornate in scadenza il 24 febbraio

La dichiarazione di calamità per poter usufruire del trascinamento di giornate va inviata dalle aziende agricole entro la scadenza del 24 febbraio 2023.

Le istruzioni arrivano dall’INPS tramite la circolare n. 5 pubblicata il 17 gennaio.

Si tratta dell’agevolazione che permette ai lavoratori agricoli, impossibilitati a lavorare a causa di eventi eccezionali, di vedersi riconosciute giornate lavorative aggiuntive a fini previdenziali e assistenziali.

Il beneficio è concesso in favore di lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende beneficiarie degli interventi per danni da calamità o eventi eccezionali.

Le imprese che impiegano tali lavoratori devono presentare l’apposita dichiarazione di calamità.

Lavoratori agricoli: dichiarazione di calamità per il trascinamento giornate in scadenza il 24 febbraio

L’INPS nella circolare n. 5 del 17 gennaio 2023 fornisce le istruzioni per la domanda di trasferimento di giornate e la presentazione della dichiarazione di calamità.

Si tratta del beneficio riconosciuto ai lavoratori agricoli che sono stati costretti ad interrompere l’attività lavorativa a causa di eventi naturali o eccezionali.

Come previsto dall’articolo 21, comma 6 della legge n. 223/1991, i lavoratori agricoli possono beneficiare del trasferimento di giornate, che consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali sia assistenziali, di ulteriori giornate lavorative in aggiunta a quelle lavorate nel 2022 presso gli stessi datori di lavoro.

I lavoratori agricoli devono aver lavorato per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola che:

  • abbia beneficiato di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali (articolo 1, comma 3, DL n. 102/2004);
  • ricada in un’area dichiarata calamitata (articolo 1, comma 1079, L. n. 296/2006).

Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari delle aziende che hanno beneficiato degli interventi per calamità.

Il requisito fondamentale è che le giornate lavorative devono essere state prestate presso lo stesso datore di lavoro.

Lavoratori agricoli: come presentare la dichiarazione di calamità per il trascinamento giornate

Le aziende agricole interessate, per consentire ai lavoratori la fruizione del trasferimento di giornate, dovranno trasmettere la dichiarazione di calamità entro la scadenza del 24 febbraio 2023.

Il documento va inviato in modalità telematica direttamente oppure tramite intermediari abilitati.

Sarà necessario utilizzare l’apposito servizio, “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, disponibile sul sito dell’INPS alla sezionePrestazioni e servizi”, a cui si accede tramite le consuete modalità, SPID, CIE o CNS.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge n. 296/2006, così come da decreti e delibere regionali.

Inoltre, per quanto riguarda la concessione del beneficio ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, bisogna inviare alle strutture territoriali INPS competenti il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.

Il documento è reperibile sul sito dell’INPS e va trasmesso entro la stessa scadenza, il 24 febbraio 2023.

INPS - Circolare n. 5 del 17 gennaio 2023
Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022

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