LIPE, esterometro e modello F24: conservazione digitale obbligatoria anche per gli intermediari

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari in relazione alle LIPE, all'esterometro e anche ai modelli F24: a chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate

LIPE, esterometro e modello F24: conservazione digitale obbligatoria anche per gli intermediari

Nell’ambito dell’obbligo di conservazione digitale per gli intermediari rientrano anche le LIPE, l’esterometro e il modello F24, al pari della generalità delle dichiarazioni fiscali.

L’intermediario abilitato che trasmette dichiarazioni e documenti fiscali all’Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti rientra quindi tra i soggetti tenuti a rispettare le norme in materia di conservazione previste dal Codice per l’Amministrazione Digitale.

A evidenziarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la datata ma sempre attuale risposta all’interpello n. 217/2022.

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LIPE, esterometro e modello F24: conservazione digitale per i documenti fiscali inviati da intermediari

A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi di sottoscrizione e conservazione di dichiarazioni e documenti fiscali è stato un intermediario che, per conto dei propri clienti, effettua l’invio dei dichiarativi tramite i canali telematici messi a disposizione.

Tra i quesiti posti, merita un focus specifico quello relativo agli obblighi di conservazione di dichiarazioni e documenti trasmessi.

Dalle LIPE fino all’esterometro, le regole relative alla conservazione a norma dei documenti fiscali non lasciano fuori neppure gli intermediari.

Così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, per tutti i documenti informatici le regole relative alla conservazione a norma sono dettate dal decreto legislativo n. 82/2005, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Le disposizioni specifiche sul fronte fiscale contenute nel decreto ministeriale 17 giugno 2014 si applicano a tutti i documenti rilevanti ai fini tributari. Non solo quindi le dichiarazioni dei redditi e le relative copie, ma tutti i dichiarativi anche se trasmessi da intermediari per conto dei contribuenti.

La risposta all’interpello n. 217 del 26 aprile 2022 fornisce un elenco esemplificativo dei documenti fiscali per i quali si applica l’obbligo di conservazione digitale: esterometro, dichiarazioni d’intento, modelli F24 e di variazione dei dati IVA, e ancora LIPE o modello RLI.

Il rispetto delle regole di conservazione previste dal CAD abbraccia quindi tutti gli adempimenti dichiarativi, compresi quelli gestiti da intermediari, i quali dovranno conservare la copia di invio rispettando le regole specifiche previste per i documenti fiscalmente rilevanti archiviati in digitale.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 217 del 26 aprile 2022
Intermediari - Obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti - Articolo 3, comma 9-bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322

Termine mobile per la conservazione delle dichiarazioni fiscali

Due gli ulteriori quesiti sui quali si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 217/2022.

Il primo è relativo all’obbligo di firma, olografa o digitale, dei dichiarativi trasmessi dagli intermediari. Se da un lato l’articolo 3, comma 9-bis del DPR n. 322/1998 prevede l’obbligo di conservazione delle copie, dall’altro nulla prevede in materia di sottoscrizione.

Come specificato dunque dall’Agenzia delle Entrate non vi è quindi alcun obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e conseguentemente delle relative copie.

Il secondo quesito è invece relativo al termine di conservazione dei documenti fiscali. Il DPR n. 322/1998 allo stesso comma dell’articolo 3 di cui sopra prevede che i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni conservino una copia di quelle trasmesse:

“per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Le dichiarazioni devono essere conservate entro il termine per le attività di accertamento.

Non una data univoca, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma un termine mobile legato al periodo d’imposta di riferimento.

Il termine per la conservazione dei documenti fiscali da parte degli intermediari si adatta quindi anche alle dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, quali ad esempio la dichiarazione IVA.

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