ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: nessuna esenzione

ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: nessuna esenzione. Il Ministero della Difesa è tenuto a pagare, se gli immobili che possiede sono adibiti ad abitazione familiare. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 3268 del 2019.

ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: nessuna esenzione

ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: nessuna esenzione. Il Ministero della Difesa è tenuto a pagare l’imposta, se negli immobili che possiede abitano i militari con le loro famiglie. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 3268 del 5 febbraio 2019.

Una controversia che ha visto protagonisti lo Stato Maggiore dell’Aeronautica del Ministero della Difesa e il Comune di Roma ha dato l’occasione ai giudici di legittimità di stabilire questo principio.

Il versamento dell’ICI è il motivo del contendere. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, già nel precedente grado di giudizio, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento che il Comune di Roma gli aveva notificato riguardo a degli immobili, prima non accatastati e poi adibiti ad abilitazione dei militari.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3268 del 5 febbraio 2019
ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: la Corte di Cassazione stabilisce che non è prevista nessuna esenzione.

ICI, vecchia IMU, e abitazioni dei militari: la Difesa è tenuta a pagare

Il Ministero della Difesa ha presentato ricorso appellandosi al giudizio della Corte di Cassazione che, però, ha ritenuto infondate le argomentazioni addotte.

E ha stabilito che l’esenzione ICI, prevista per gli immobili dello stato, non è applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione dei militari e delle loro famiglie posseduti dal Ministero della Difesa, e che quest’ultimo è tenuto a versare l’imposta comunale.

Il Decreto Legislativo numero 504 del 1992, all’articolo 7, comma 1, lettera A, prevede una esenzione dal versamento dell’ICI, l’imposta che ha preceduto l’IMU, per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai comuni destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

ICI e IMU: nessuna esenzione per le abitazioni dei militari

Se è vero che l’esenzione è prevista, è vero anche che in questo caso viene meno il requisito chiave, il fine istituzionale.

Gli immobili al centro della controversia, infatti, sono stati adibiti ad abitazioni per i militari e per le loro famiglie, che pagavano un canone d’affitto al Ministero della Difesa. Un utilizzo, quindi, esclusivamente per fini privati che non può rientrare tra i casi previsti.

Nella sentenza si legge:

L’art.7, 1° co., lett.a) cit. prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; - quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata per l’assolvimento della finalità d’istituto.

La Corte di Cassazione stabilisce:

L’esenzione Ici prevista dall’art. 7, comma 1° lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”: “spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone”.

Si tratta di una sentenza rilevante anche per l’esenzione dal versamento del’IMU, l’Imposta Municipale Propria che ha preso il posto dell’ICI.

Il Decreto legislativo numero 23 del 2011 disciplina l’Imposta Municipale Propria, IMU, e nell’articolo 9, comma 8, conserva gli stessi principi del DLgs numero 504 del 1992:

“Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

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