Fondo garanzia PMI: le novità previste dal DL Anticipi per il 2024

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Novità in arrivo per il Fondo di garanzia per le PMI. Il testo di conversione in legge del decreto anticipi, approvato anche alla Camera, prevede nuove regole a partire dal 1° gennaio

Fondo garanzia PMI: le novità previste dal DL Anticipi per il 2024

Dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove regole per il Fondo di garanzia per le PMI.

Le ultime novità sono state previste da un emendamento proposto durante l’iter di conversione in legge del decreto anticipi, il n. 145/2023, approvato questa mattina alla Camera.

Tra le novità le nuove percentuali di copertura della garanzia, con l’esclusione delle imprese in fascia 5 del modello di valutazione e l’apertura agli enti del terzo settore.

Questi possono accedere all’agevolazione se iscritti al RUNTS e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese.

Fondo garanzia PMI: le novità previste dal DL Anticipi per il 2024

Si è concluso oggi, 14 dicembre 2023, l’iter di conversione in legge del decreto anticipi: l’Aula della Camera ha approvato il testo con diverse novità.

Tra queste anche le nuove regole per il Fondo di garanzia per le PMI. Si tratta dell’agevolazione istituita con Legge n. 662/1996 e operativa dal 2000 che offre alle piccole e medie imprese garanzie statali per i finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

In questo modo hanno la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative, sugli importi garantiti dal Fondo.

Diverse le modifiche che si sono susseguite negli anni, ultima appunto quella prevista dal decreto anticipi, che in un emendamento presentato al Senato, definisce le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2024 alla scadenza delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Quadro temporaneo UE per la crisi in Ucraina.

Si conferma solo l’importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa, che è pari a 5 milioni di euro, mentre le nuove disposizioni prevedono modifiche alle percentuali di copertura, l’esclusione delle imprese più rischiose e l’ammissione degli enti del terzo settore.

Fondo garanzia PMI: le nuove percentuali di copertura

Come detto, sono diverse le novità previste dal nuovo articolo 15-bis del decreto anticipi, inserito in fase di conversione in legge.

La prima riguarda l’esclusione dei soggetti che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione, cioè le imprese più rischiose.

A cambiare, poi, sono le percentuali di copertura della garanzia. Nello specifico, per quanto riguarda le start-up innovative e gli incubatori certificati la garanzia è concessa fino alla misura massima del:

  • 55 per cento, per le operazioni finanziarie, riferite a micro e PMI che rientrano nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • 60 per cento, per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • 80 per cento, nel caso di finanziamento di programmi di investimento e operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni dalla richiesta della garanzia e non valutabili sulla base del modello.
  • 50 per cento per investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.

La garanzia del Fondo, infine, è rilasciata all’80 per cento per le operazioni finanziarie di importo fino a:

  • 40.000 euro;
  • 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
  • 50.000 euro per le operazioni finanziarie di microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Fondo garanzia PMI: si apre agli enti del terzo settore

Inoltre, si amplia la platea dei possibili beneficiari con l’apertura agli enti del terzo settore. Questi devono essere iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese.

In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione.

Gli enti non iscritti, invece, potranno accedervi nell’ambito di un’apposita sezione speciale di prossima istituzione.

Infine, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 la garanzia può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo.

Queste imprese possono accedervi oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti anche anche in relazione a singole operazioni finanziarie, ad esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In questo caso, sempre con l’esclusione della fascia 5, la garanzia è concessa fino al:

  • 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

Si attende ora la pubblicazione del testo della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

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