Le spese sostenute per le polizze di assicurazione possono essere portate in detrazione con il modello 730/2025. In quali casi? Un focus su istruzioni e limiti di spesa

Detrazione anche per l’assicurazione all’interno del modello 730/2025.
Le polizze assicurative rientrano tra le spese sulle quali il Fisco consente di ottenere un rimborso, di valore variabile per le diverse casistiche.
Dai premi per assicurazioni sulla vita, fino alle casistiche residuali relative alle assicurazioni contro gli infortuni, senza dimenticare le polizze assicurative sulla casa, sono diverse le voci che trovano spazio in dichiarazione dei redditi.
Le regole da considerare variano però caso per caso e in vista dell’avvio a pieno regime della stagione del modell0 730/2025, passiamole in rassegna.
Quando l’assicurazione è detraibile nel modello 730/2025
Dalle polizze vita fino a quelle sulla casa, il Fisco agevola in più casi chi sceglie di stipulare assicurazioni.
Partire da una disamina delle casistiche in cui è ammesso il rimborso IRPEF è quindi utile per inquadrare al meglio una tematica che causa spesso dubbi tra i contribuenti.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, tra le somme detraibili nel modello 730/2025 vi rientrano:
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 3, comma 3 della Legge 104);
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza;
- premi relativi a polizze assicurative sulla casa a copertura di danni derivanti da eventi calamitosi.
Soffermiamoci quindi sulle regole previste caso per caso.
Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: le regole per la detrazione nel modello 730/2025
Nella Sezione I del modello 730/2025, nei righi da E8 a E10, sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute relative a premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Tali spese, individuate dal codice 36, consentono di beneficiare di una detrazione pari al 19 per cento, con regole diverse a seconda dell’annualità di stipula del contratto.
Nello specifico, per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, sono detraibili i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Per i contratti successivi, e quindi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, sono detraibili al 19 per cento i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
In ambedue i casi l’importo detraibile è pari a un massimo di 530 euro. Si avrà quindi diritto a un rimborso IRPEF pari ad un massimo di 100 euro circa.
In questa voce rientrano anche le polizze stipulate contestualmente alla stipula del mutuo per l’acquisto di un’abitazione.
La detrazione sull’assicurazione per le persone con disabilità grave
Il codice 38 individua invece i premi relativi alle assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.
In questo caso l’importo massimo dei premi detraibili è pari a 750 euro, valore da considerare al netto dei premi per le assicurazioni sulla vita o sull’invalidità permanente analizzate in precedenza.
Detraibile anche l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
In caso di polizza di assicurazione stipulata contro il rischio di non autosufficienza, l’importo massimo del premio detraibile è invece pari a 1.291,14 euro.
Il codice che identifica la detrazione è il numero 39 e, dal punto di vista delle spese che sarà possibile indicare nel modello 730, vi rientrano i premi versati per contratti aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
L’importo di 1.291,14 euro deve essere considerato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Polizze casa: detrazione fino al 90 per cento nel modello 730/2025
Un capitolo ad hoc meritano le assicurazioni sulla casa.
Per le polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2018, è possibile beneficiare di un rimborso IRPEF del 19 per cento, senza limiti di spesa. L’importo dovrà essere indicato nella Sezione I, righi da E8 a E10 del modello 730 utilizzando il codice 43.
La detrazione spetta per le assicurazioni su immobili, comprese pertinenze, a copertura di eventi calamitosi.
Il valore della detrazione sale al 90 per cento per le polizze di assicurazione stipulate da chi ha effettuato lavori ammessi al super-sismabonus, in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione. In tal caso il codice che identifica l’agevolazione è il numero 81.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anche l’assicurazione è detraibile con il modello 730/2025: in quali casi e come fare