Decreto Flussi, dalla domanda alle quote: le novità approvate in CdM

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il nuovo decreto legge approvato in CdM intervenire sulle modalità di ingresso in Italia per motivi di lavoro. Per il nuovo decreto Flussi sono confermate le modalità di domanda e gli ingressi fuori quota per badanti e assistenti socio-sanitari

Decreto Flussi, dalla domanda alle quote: le novità approvate in CdM

In attesa dell’approvazione definitiva del DPCM con la programmazione degli ingressi per il triennio 2026/2028 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge Flussi.

Il testo contiene una serie di novità, tra cui le modifiche alla normativa per rendere strutturale il nuovo sistema di precompilazione della domanda introdotto l’anno scorso e slegare definitivamente dalle quote prefissate gli ingressi per l’assistenza ad anziani e disabili.

Sono 500.000 in tre anni gli ingressi previsti dal nuovo decreto Flussi. Dopo l’approvazione in via preliminare lo scorso giugno, il testo del DPCM è ora all’esame delle commissioni parlamentari.

Decreto Flussi, dalla domanda alle quote: le novità approvate in CdM

Non solo la riforma degli ordini professionali. Tra i temi all’ordine del giorno nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, 4 settembre, ha trovato spazio anche il decreto Flussi, con un nuovo decreto legge che apportare importanti cambiamenti al meccanismo degli ingressi per motivi di lavoro.

Il CdM, infatti, ha approvato un decreto-legge che introduce “disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Il nuovo DL, oltre ad introdurre una serie di nuovi disposizioni in materia, rende strutturali alcune delle novità introdotte quest’anno per regolare gli ingressi in Italia di lavoratori e lavoratrici non comunitarie.

In primo luogo, viene confermato il nuovo meccanismo per l’invio della domanda di nulla osta, con l’obbligo di precompilazione del modulo prima della trasmissione nella data di click day.

Si tratta della novità prevista per l’anno incorso dal DL n. 145/2024, il quale ha introdotto anche il limite massimo di 3 richieste da parte di un datore di lavoro registrato come "utente privato”. Nessun vincolo, invece, per chi fa domanda per il tramite di organizzazioni datoriali, agenzie di somministrazione e soggetti abilitati e autorizzati. In questo modo, si riesce ad anticipare la fase dei controlli e a verificare l’istanza prima dell’invio.

Tali meccanismi, si legge nel comunicato stampa ufficiale, vengono estesi anche al lavoro stagionale subordinato.

Importanti novità, poi, sono in arrivo anche per i cosiddetti ingressi fuori quota. Diventa, infatti, strutturale la possibilità di ingresso al di fuori delle quote prestabilite da parte di lavoratori e lavoratrici al fine di fornire assistenza a grandi anziani e disabili.

Anche questa una novità introdotta per il 2025 dal citato DL, che però fissava un limite di 10.000 ingressi per badanti e assistenti. Tetto che dal 2026 sarà eliminato.

Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, però, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e potranno cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Tra le altre novità in arrivo si segnala anche la revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato. Nello specifico, il testo prevede che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a:

  • lavoro subordinato in casi particolari;
  • volontariato;
  • nulla osta per ricerca;
  • lavoratori stranieri altamente qualificati
  • trasferimenti intra-societari.

Inoltre, il diritto dei lavoratori e lavoratrici straniere a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa viene esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Infine, il nuovo decreto legge prevede anche nuove regole per favorire l’emersione del lavoro irregolare e sui ricongiungimenti familiari (il termine per il rilascio del nulla osta passa da 90 giorni a 150 giorni), controlli a campione e la possibilità per le vittime di tratta di ottenere l’assegno di inclusione come già accade per le vittime di caporalato. Per questi ultimi si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno e, allo stesso modo, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Decreto Flussi 2026/2028: le novità nel testo del DPCM approvato in via preliminare

Il decreto Flussi con la programmazione per il triennio 2026/2028, come detto, è stato approvato in via preliminare in CdM lo scorso giugno. Il testo è ora al vaglio delle commissioni parlamentari per l’approvazione definitiva.

Per il triennio 2026/2028, il nuovo decreto flussi prevede l’ingresso in Italia di 497.550 persone, quasi 50.000 in più rispetto ai 450.000 che sono stati programmati nel 2023/2025.

Nello specifico, i cittadini e le cittadine straniere sono ammesse per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo secondo la ripartizione indicata nella tabella.

Numero ingressi Anno
164.850 unità 2026
165.850 unità 2027
166.850 unità 2028

A meno di ulteriori novità, il primo click day sarà il 12 gennaio 2026 e riguarderà gli ingressi per lavoro stagionale nel settore agricolo.

Per le altre date si dovrà aspettare il mese successivo:

  • 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro stagionale nel settore turistico;
  • 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro non stagionale da parte di:
    • lavoratori e lavoratrici provenienti da Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
    • lavoratori e lavoratrici di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado;
    • apolidi e rifugiati riconosciuti.
  • 18 febbraio 2026 per le altre quote di lavoro non stagionale e autonomo.

I tempi per la precompilazione saranno definiti dall’apposita circolare interministeriale con le istruzioni operative, che garantirà una finestra temporale adeguata per lo svolgimento delle operazioni con largo anticipo rispetto al momento dell’invio delle istanze.

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