DdL Concorrenza, le novità su controlli alle imprese e oneri amministrativi

Stefano Paterna - Pubblica Amministrazione

Il DdL Concorrenza 2021 prevede la rimozione degli oneri amministrativi pendenti sulle imprese e il coordinamento dei controlli per evitarne la duplicazione. Previste semplificazioni procedurali e, tra le novità, la promozione della collaborazione tra aziende e controllori pubblici.

DdL Concorrenza, le novità su controlli alle imprese e oneri amministrativi

Ddl Concorrenza 2021, come cambiano i controlli alle imprese?

Il testo approvato dal Governo lo scorso 4 novembre affronta argomenti diversi dall’energia, ai trasporti pubblici locali, dalla salute alle infrastrutture digitali, ma che è attraversato da un tema trasversale: la rimozione degli oneri amministrativi eccessivi per le imprese e il coordinamento dei controlli sulle attività delle stesse.

L’approccio è quello preferito dall’Unione Europea, ovvero l’attuazione di passi verso la deregolamentazione e la semplificazione delle procedure.

Un ruolo centrale per quel che riguarda la semplificazione burocratica viene disegnato per il Ministro per la Pubblica Amministrazione che sarà chiamato a proporre i decreti legislativi da far adottare a Palazzo Chigi, di volta in volta coinvolgendo i ministri competenti per materia (come per esempio negli articoli 23 e 24).

Non per niente, si registra in effetti la soddisfazione del titolare della Funzione Pubblica, Renato Brunetta che ha dichiarato:

“Il Governo mantiene l’impegno di ridurre la cattiva burocrazia a favore di cittadini e imprese. Basta vessazioni. I controlli avverranno nel rispetto reciproco. Poche parole: civiltà, gentilezza e cortesia”.

DdL Concorrenza, le novità su controlli alle imprese e oneri amministrativi

Il testo del Ddl Concorrenza, di cui al momento si conosce solo una bozza diffusa dall’Ansa, si occupa dei temi della liberalizzazione degli accessi al mercato, della semplificazione e dei controlli nella Sezione VII, con particolare riguardo agli articoli 23, 24, 25 e 26.

Le novità nel testo non sono tanto nelle intenzioni liberalizzatrici perseguite da decenni in ossequio alle indicazioni delle direttive europee, quanto la volontà di effettuare una ricognizione degli iter procedurali attualmente a carico delle imprese al fine di semplificarli e di adattarli alle tecnologie digitali disponibili (processo di reingegnerizzazione digitale).

La ricognizione consentirà in seguito al Governo, tramite appositi decreti legislativi da adottare entro 12 mesi dall’approvazione della legge, di individuare le attività da sottoporre a certificazione di inizio attività o a silenzio-assenso, oppure quelle per le quali è necessario il titolo abilitativo espresso.

In particolare, nell’articolo 23 il Governo punta alla semplificazione procedurale in materia di inizio di attività e di silenzio-assenso, allo scopo di:

  • eliminare i provvedimenti autorizzatori non necessari incidenti sulla libertà di iniziativa economica, esclusi quelli previsti dall’Ue oppure posti a difesa di interessi costituzionalmente rilevanti;
  • semplificare i provvedimenti autorizzatori necessari, riducendo le fasi procedimentali e le amministrazioni coinvolte, accorpando le funzioni omogenee e stabilendo tempi e discipline uniformi per gli stessi procedimenti;
  • estendere l’ambito delle attività esercitabili senza alcun adempimento;
  • digitalizzare le procedure;
  • eliminare i livelli regolatori superiori a quelli minimi previsti dall’Unione Europea;
  • ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni per l’avvio dell’attività di impresa.

L’opera di semplificazione punta l’occhio all’attuazione dei progetti inclusi nel PNRR: a tal fine appunto prevede l’individuazione di un catalogo delle nuove procedure e della loro “reingegnerizzazione” in versione digitale. Nell’iter di elaborazione dei contenuti della delega saranno coinvolti Regioni, Provincie e Comuni.

Ddl Concorrenza, i controlli e la comunicazione unica

Con l’articolo 24 il Ddl Concorrenza si concentra invece sul tema cruciale dei controlli sulle attività delle imprese, anche in questo caso tramite decreti legislativi, ma qui da adottare entro 18 mesi dall’approvazione della legge.

In questo caso i principi guida sono tra gli altri:

  • eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici e delle correlate attività di controllo;
  • semplificazione degli obblighi amministrativi indispensabili, in relazione a un principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
  • coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni pubbliche per evitarne duplicazioni con il conseguente danno per l’attività economica;
  • ricorso alla diffida per la promozione dell’ottemperanza alla disciplina a tutela degli interessi pubblici;
  • promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati, introducendo meccanismi di dialogo e strumenti premiali dei comportamenti virtuosi;
  • accesso e interoperabilità delle banche dati per le PA che effettuano i controlli per evitare inutili duplicazioni degli stessi e per poter effettuare una loro programmazione, anche in base alle ispezioni precedenti ;
  • verifica e valutazione dell’attività di controllo in termini di efficacia e sostenibilità;
  • divieto per le pubbliche amministrazioni di chiedere documenti già in loro possesso nell’ambito dei controlli effettuati su attività economiche.

L’articolo 25 del Ddl prevede invece la comunicazione immediata per via telematica della partita IVA e del codice fiscale all’interessato alla nascita di un’impresa da parte delle PA competenti e l’invio degli altri dati definitivi entro i quattro giorni successivi.

L’articolo 26, infine, punta all’adeguamento della normativa nazionale a quella europea in materia di controllo sulla conformità delle merci per rafforzare la concorrenza sul mercato unico, razionalizzando e coordinando gli interventi delle diverse autorità di vigilanza.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network