Contributi INPS: gli effetti dell’aumento del tasso di interesse legale sulle sanzioni civili

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Il tasso di interesse legale è salito al 5 per cento dal 1° gennaio 2023. L'INPS nella circolare n. 2 chiarisce gli effetti di questa novità sul calcolo delle sanzioni civili per mancato pagamento dei contributi e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Contributi INPS: gli effetti dell'aumento del tasso di interesse legale sulle sanzioni civili

L’INPS tramite la circolare n. 2 del 4 gennaio 2023 fa il punto sugli effetti della variazione del tasso di interesse legale a partire dal 1° gennaio.

Il decreto del Ministero dell’Economia, infatti, ha stabilito un aumento del tasso, che sale dall’1,25 al 5 per cento in ragione d’anno.

Gli effetti di tale aumento si individuano nel calcolo delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sul pagamento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali da parte dell’INPS.

Contributi INPS: gli effetti dell’aumento del tasso di interesse legale sulle sanzioni civili

Dal 1° gennaio 2023 si applica il tasso di interesse legale più alto degli ultimi anni. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha modificato la percentuale di riferimento che passa dall’1,25 al 5 per cento.

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.”

Questo è canonicamente fissato al 2,5 per cento, ma viene aggiornato annualmente così come stabilito dal codice civile. L’adeguamento si basa sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e sul tasso di inflazione registrato nell’anno. La causa principale dell’aumento è, infatti, proprio quest’ultimo valore.

Sono molte le conseguenze per i cittadini che interessano diversi aspetti, dal ravvedimento operoso alle sanzioni civili per il mancato pagamento dei contributi INPS.

La circolare n. 2, pubblicata dall’Istituto il 4 gennaio 2023, si focalizza proprio su queste ultime. La variazione del tasso di interesse legale, infatti, si riflette sulla misura delle sanzioni per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2022
Modifica del saggio degli interessi legali

Tasso di interesse legale sulle sanzioni civili e prestazioni pensionistiche e previdenziali

Le sanzioni civili si applicano per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico, il tasso di interesse legale viene utilizzato ai fini del calcolo delle sanzioni civili per l’ipotesi di riduzione dell’importo, disciplinata dall’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000.

Le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in vigore in alcuni casi specifici:

  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

A questo proposito, l’INPS precisa che l’applicazione di tale previsione è subordinata al pagamento integrale dei contributi dovuti. La nuova misura del 5 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

“Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.”

L’aumento del tasso di interesse legale si riflette anche sui pagamenti erogati dall’INPS. La misura del 5 per cento, infatti, viene applicata per l’erogazione in ritardo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto dal 1° gennaio 2023.

INPS - Circolare n. 2 del 4 gennaio 2023
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

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