Il contratto di conto corrente: definizione e normativa

Redazione - Leggi e prassi

Contratto di conto corrente bancario o ordinario: ecco la definizione fornita dalla normativa presente nel codice civile.

Il contratto di conto corrente: definizione e normativa

Il conto corrente può riferirsi, nella normativa, a due concetti distinti. Nel codice civile fornita una definizione sia al contratto di conto corrente ordinario (ex artt. 1823 e ss.), sia al conto corrente bancario. Cerchiamo di chiarificare qual è il significato di ciascuno dei due termini.

La definizione dei contratto di conto corrente ordinario prevede il sussistere tra le parti di crediti reciproci, esigibili unicamente allo scadere del termine pattuito o dalla normativa. Quello bancario (o c/c) permette di poter disporre di somme di denaro depositate presso un istituto.

Facciamo il punto sul contratto di conto corrente con definizione e normativa desunta dal codice civile.

Contratto di conto corrente: definizione e normativa

Il contratto di conto corrente consiste in un obbligo delle parti ad annotare su un ‘conto’ i crediti reciproci, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla sua chiusura. La definizione appena data è quella fornita dal codice civile, art. 1823. Vediamo qual è il significato attribuito all’istituto dalla normativa.

Il contratto di conto corrente ordinario, normato dal codice civile, viene stipulato tra parti che contraggono rapporti di debito o credito reciproci. La definizione dell’istituto permette la creazione di un apposito conto per tenere nota dei vari rapporti intercorsi tra i soggetti che lo hanno stipulato.

Alla sua chiusura si dovrà provvedere a saldare, rispettivamente, crediti e debiti mediante la liquidazione del conto corrente. La somma potrà essere riscossa unicamente al termine indicato dal contratto, essendo i crediti inesigibili in data anteriore.

La liquidazione del conto può avvenire sia ad una scadenza fissata dal contratto di conto corrente, sia dagli usi delle parti. La normativa specifica come, in assenza di indicazioni, la chiusura del conto è stabilita dopo 6 mesi dalla data del contratto.

Se non viene richiesto dalle parti il pagamento alla scadenza fissata, il conto corrente viene rinnovato a tempo indeterminato con una prima rimessa pari all’importo non corrisposto dal contratto iniziale.

La definizione dell’istituto fornita dal codice civile impone come, prima della chiusura del conto corrente, il correntista invia al corrispettivo un estratto conto con il saldo delle operazioni effettuate. Il documento si intende approvato ai sensi della normativa se non interviene una contestazione nei termini pattuiti o usuali.

Sono esclusi dalla definizione del contratto di conto corrente ordinario i crediti che non danno luogo a compensazione. Se il rapporto intercorre tra imprenditori, la normativa specifica come sono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Conto corrente bancario: cos’è e come funziona

A differenza del contratto di conto corrente ordinario, le somme incluse in un conto corrente bancario sono accessibili in ogni momento al correntista e non sono quindi indisponibili e inesigibili. Già da questa caratteristica normativa emerge come, seppure con nome simile, la definizione dà luogo a due concetti difformi.

Il conto corrente bancario (abbreviato c/c), nello specifico, permette di poter attivare da parte del correntista un deposito presso l’istituto. I vantaggi possono essere vari, e vanno dal pagamento o ricezione di somme presso terzi, alla possibilità di poter godere di interessi in virtù del deposito effettuato.

La definizione di questo istituto può essere ritrovata all’art. 1852 e seguenti del codice civile. Il contratto di conto corrente bancario può permettere al correntista di poter fruire, tra l’altro, di assegni bancari, servizi di home banking e di vari strumenti finanziari.

Per esplicito rinvio effettuato dalla normativa (art. 1857 cc), al conto corrente bancario si applicano le stesse definizioni imposte dal codice civile a quello ordinario agli articoli 1826 (Spese e diritti di commissione), 1829 (Crediti verso terzi) e 1832 (Approvazione del conto e estratto conto).

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