Certificazione ISEE 2018: convenzione tra INPS e CAF

Guendalina Grossi - Modello Isee

Con un messaggio pubblicato il 25 giugno 2018 l'INPS ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l'Istituto previdenziale e i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018.

 Certificazione ISEE 2018: convenzione tra INPS e CAF

L’INPS con il messaggio n. 2543 del 25 giugno 2018 ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2018.

Ogni Centro di Assistenza Fiscale (CAF), in possesso dei requisiti necessari, potrà stipulare, con firma digitale, una convenzione con l’INPS secondo lo schema adottato, che ha validità fino al 31 dicembre 2018.

È inoltre necessario versare l’imposta di bollo, a carico della parte privata, in modalità elettronica.

L’INPS ha chiarito che I CAF interessati dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, attraverso l’indirizzo email [email protected].

L’Istituto previdenziale, infine, ha spiegato che i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. I soggetti convenzionati dovranno trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco UF5HHG ed essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni-Contratti Riferimento Amministrazione” presente nella pagina “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.

Certificazione ISEE 2018: ecco il messaggio dell’INPS che comunica che è stata firmata la convenzione tra l’Istituto previdenziale e i CAF

Con il messaggio n. 2543 del 25 giugno 2018 l’INPS ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2018.

Di seguito il messaggio che l’INPS il 25 giugno 2018 ha pubblicato sul proprio sito.

Messaggio n. 2543 del 25 giugno 2018 dell’INPS
Ecco il messaggio pubblicato il 25 giugno 2018 dall’INPS in cui si comunica che è stato adottato lo schema di
convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2018

Che cos’è l’ISEE?

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L’indicatore della situazione economica equivalente è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica ( ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Ai suddetti parametri si aggiungono le seguenti maggiorazioni:

  1. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
  2. maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  3. maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  4. maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici;
  5. per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

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