CIR, CIN e normativa per le locazioni turistiche: cosa prevede la legge aggiornata

Redazione - Leggi e prassi

La richiesta del CIN e del CIR sono due degli obblighi previsti per chi concede in locazione un immobile per finalità turistiche o per affitti brevi. Un'analisi degli adempimenti, delle sanzioni e di come mettersi in regola

CIR, CIN e normativa per le locazioni turistiche: cosa prevede la legge aggiornata

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice assegnato da alcune Regioni italiane - non da tutte - con l’obiettivo di identificare le strutture ricettive presenti sul territorio.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN), invece, rappresenta un’evoluzione normativa che estende la competenza identificativa a livello nazionale, rendendola uniforme e obbligatoria per tutte le Regioni.

Nel prosieguo dell’articolo verranno analizzate le caratteristiche distintive di entrambe le tipologie di codice, unitamente agli obblighi e agli adempimenti previsti per ciascuna, con particolare riferimento alle locazioni turistiche.

Il Codice CIN

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato istituito dall’articolo 13-ter del Decreto Legge 18 dicembre 2023 n. 145 (cosiddetto Decreto Anticipi), convertito in Legge 15 dicembre 2023, n. 191, ed è obbligatorio per tutte le tipologie di strutture ricettive.

L’obbligo di acquisizione del CIN riguarda, pertanto, le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche, le locazioni brevi disciplinate dal Decreto-Legge n. 50/2017, nonché le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, anche se gestite in forma non imprenditoriale, indipendentemente dalla durata della locazione, sia essa inferiore o superiore ai 30 giorni.

L’istanza per l’attribuzione del CIN deve essere presentata mediante accesso al Portale telematico del Ministero del Turismo (MITUR), previa autenticazione con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). All’interno del portale sarà possibile consultare le strutture associate al proprio codice fiscale.

Il Codice CIR

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) costituisce un codice univoco assegnato a ciascun alloggio per finalità di identificazione.

La sua funzione principale è quella di agevolare i controlli amministrativi, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta turistica e al contrasto delle forme irregolari di ospitalità, anche sotto il profilo fiscale.

Grazie al CIR, le autorità locali possono monitorare l’attività degli alloggi destinati alla ricettività turistica, verificando il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e qualità dei servizi erogati.

Le Regioni hanno recepito le disposizioni di cui al Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 13 quater comma 7, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha previsto l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

In attuazione di tale norma, l’obbligo di acquisizione del CIR si applica alle strutture ricettive e ai soggetti che concedono in locazione, per finalità turistiche, unità immobiliari ad uso abitativo.

Si precisa che la procedura per l’ottenimento del codice CIR è disciplinata in modo autonomo dalle singole Regioni e può quindi variare a seconda del territorio di riferimento.

CIR o CIN: quale dei due è obbligatorio?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) non sostituisce il Codice Identificativo Regionale (CIR), ma ne costituisce un’integrazione. Resta, infatti, fermo l’obbligo di preventiva acquisizione del CIR laddove previsto dalla normativa regionale vigente nel territorio in cui è ubicato l’immobile.

Il soggetto già titolare del codice CIR potrà procedere alla richiesta del CIN mediante il Portale Telematico del Ministero del Turismo (MITUR), indicando i dati catastali dell’alloggio e dichiarando il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Con riferimento agli immobili situati in Regioni che non hanno mai istituito il CIR, la domanda di attribuzione del CIN potrà essere presentata tramite il sito ufficiale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).

L’obbligo di esposizione del CIN implica, conseguentemente, anche l’esposizione del codice CIR ove previsto, al fine di evitare le sanzioni eventualmente stabilite dalle normative locali e dai regolamenti comunali.

Si evidenzia, infine, che le locazioni non turistiche di durata superiore a 30 giorni sono esentate dall’obbligo di indicazione del CIR e del CIN. Analogamente, l’indicazione del CIR non è richiesta nelle Regioni in cui tale codice non sia mai stato istituito.

Obblighi e sanzioni

La gestione delle locazioni turistiche e degli affitti brevi comporta determinati adempimenti a carico dei soggetti interessati.:

Esposizione del codice CIN e CIR

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato online e deve, altresì, essere esposto all’esterno dell’edificio in cui è situata la struttura ricettiva. Analogamente, l’obbligo di esposizione del Codice Identificativo Regionale (CIR) si estende a tutte le attività di pubblicizzazione e promozione della struttura, sia mediante materiale cartaceo sia attraverso strumenti digitali.

La mancata indicazione del CIR comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 13-quater, commi 7 e 8, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e pari a un importo compreso tra euro 500,00 ed euro 5.000,00. In caso di omissione del CIN, la sanzione amministrativa prevista è compresa tra euro 800,00 ed euro 8.000,00, mentre la mancata esposizione del medesimo codice comporta una sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

Disciplina fiscale

La disciplina fiscale applicabile alle locazioni brevi - ossia alle locazioni di immobili gestite in forma non imprenditoriale e di durata inferiore a 30 giorni - è dettata dall’articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e prevede l’assoggettamento al regime della cedolare secca con aliquota pari al 21 per cento.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 63, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha introdotto una modifica alla disciplina previgente: l’aliquota della cedolare secca al 21 per cento trova applicazione esclusivamente con riferimento alla prima unità immobiliare destinata a locazioni brevi, mentre a decorrere dalla seconda unità l’aliquota è elevata al 26 per cento.

Presentazione della SCIA

L’attività di locazione breve gestita in forma imprenditoriale comporta l’obbligo di presentazione della SCIA al SUAP comunale competente.

Il mancato adempimento è punito con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro.

Requisiti di sicurezza

Gli impianti delle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dalla normativa regionale e statale vigente. Analogamente, anche le strutture gestite in forma non imprenditoriale devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili conformi alla normativa, collocati in posizioni ben visibili e facilmente accessibili.

In caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale di riferimento. La mancata dotazione degli estintori e dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra euro 600,00 ed euro 6.000,00 per ciascuna violazione accertata.

Come mettersi in regola

Per garantire la piena conformità agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, è necessario provvedere a quanto segue:

  • verificare se la Regione in cui è ubicato l’immobile preveda l’obbligo di rilascio del Codice Identificativo Regionale (CIR);
  • richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) mediante l’apposita piattaforma telematica del Ministero del Turismo;
  • indicare i codici identificativi su tutti gli annunci pubblicati, sia su supporti cartacei sia su piattaforme online;
  • conservare la documentazione e le ricevute attestanti l’espletamento delle relative pratiche amministrative.

Considerazioni finali

Mettersi in regola non significa solo adempiere a un obbligo di legge, ma fare una scelta consapevole per tutelare la propria attività e offrire un servizio di qualità.

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