Associazioni professionali, niente IRAP se l’attività è svolta in forma individuale

Associazioni professionali, niente IRAP per le attività svolte in modo individuale e autonomo. A stabilirlo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 153/2026

Associazioni professionali, niente IRAP se l'attività è svolta in forma individuale

Con una decisione destinata a ridefinire il contenzioso tributario per migliaia di liberi professionisti, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’IRAP non è dovuta dalle associazioni professionali quando l’attività viene svolta in concreto dai singoli professionisti in maniera individuale e autonoma.

Secondo quanto previsto dalla sentenza n. 153, depositata il 24 luglio 2026, l’IRAP non si applica se l’associazione ha un ruolo meramente organizzativo o economico.

IRAP e associazioni professionali, prevale la sostanza della prestazione

Con la sentenza n. 153 la Consulta ha risolto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in merito al regime fiscale delle associazioni tra notai.

Il nodo centrale risiedeva nel presunto contrasto e nella disparità di trattamento tra chi esercita la professione come persona fisica (già esentato dall’IRAP) e chi opera tramite un’associazione professionale.

La Consulta, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata (in conformità agli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione), ha chiarito che l’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici scatta solo se la professione è esercitata effettivamente “in forma associata”.

Se l’attività professionale è svolta personalmente e in autonomia dal singolo, la prestazione resta attribuibile alla persona fisica e l’IRAP non si applica.

L’esenzione resta valida anche nel caso in cui l’associazione serva a gestire aspetti logistici o contabili interni, quali:

  • la ripartizione di spese e proventi;
  • la locazione dell’ufficio o l’acquisto di beni strumentali;
  • la gestione del personale ausiliario.

L’imposta scatta unicamente quando si verifica una vera e propria “spersonalizzazione” dell’attività, rendendola direttamente riferibile al soggetto collettivo e non al singolo professionista.

Professione in forma associata e IRAP, onere della prova al Fisco

La sentenza introduce inoltre due principi fondamentali a tutela dei contribuenti.

In primis, specifica che l’onere della prova spetta al Fisco: è l’amministrazione finanziaria a dover dimostrare che la professione sia stata concretamente esercitata in forma associata per poter esigere l’imposta.

In secondo luogo, se all’interno dello stesso studio coesistono attività individuali e associative, il reddito derivante dal lavoro personale dei singoli associati non è soggetto a IRAP, a patto che sia adeguatamente distinto da quello prodotto tramite l’organizzazione comune.

Con particolare riferimento ai notai, la Corte ha evidenziato come le loro associazioni abbiano di norma un rilievo unicamente interno (legato alla distribuzione degli onorari).

L’atto notarile, anche per la natura di pubblica funzione che lo contraddistingue, conserva sempre un carattere strettamente personale e non interferibile.

Corte Costituzionale - comunicato del 24 luglio 2026
Associazioni professionali e IRAP, la sentenza della Consulta n. 153/2026