5 per mille 2020, gli enti ammessi al contributo: l’elenco dei beneficiari

Cristina Cherubini - Associazioni

5 per mille 2020: il 22 dicembre l'Agenzia delle Entrate così come previsto dagli art. 9 comma 1 ed art. 2 comma 1 lettera e) ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al contributo Irpef relativo all'anno finanziario 2020 e l'elenco degli enti esclusi.

5 per mille 2020, gli enti ammessi al contributo: l'elenco dei beneficiari

5 per mille 2020: gli enti ammessi al contributo. Il DPCM del 23 luglio ha previsto una nuova e più rapida procedura di accreditamento e pubblicazione degli esiti relative alle domande effettuate dagli enti per l’ammissione al contributo Irpef.

La vecchia procedura in effetti, studiata per elargire il contributo il secondo anno finanziario successivo all’accreditamento dell’ente, prevedeva un periodo piuttosto lungo durante il quale l’ente non conosceva le sorti della domanda da esso inoltrata.

Le nuove disposizioni legislative previste dal DPCM del 23 luglio hanno notevolmente snellito la procedura consentendo entro la fine dell’anno finanziario afferente al contributo spettante di conoscere la lista degli enti ammessi e di quelli esclusi, siano essi accreditati negli anni precedenti o di nuova ammissione all’elenco dei beneficiari.

L’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2020

L’ articolo 9, comma 1, del DPCM del 23 luglio 2020 recita che “ciascuna amministrazione competente di cui all’art. 2, comma 1, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille così come effettuato ai sensi dell’ art. 11”.

Dal presente assunto si evince che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2020 l’Agenzia delle Entrate sarà obbligata a pubblicare l’elenco degli enti ammessi al contributo e di coloro che ne risultano esclusi oltre a dover trasmettere i dati in suo possesso agli enti competenti al fine di poter determinare l’effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti beneficiari sulla base delle scelte dei contribuenti e dei criteri iscritti nell’ art. 11 del DPCM 23 luglio 2020.

I soggetti ammessi od esclusi dal contributo saranno visionabili in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate “Elenchi ammessi ed esclusi - categoria volontariato”, all’interno della quale dal 22 dicembre scorso è possibile già controllare i nomi delle associazioni ammesse al 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020 e coloro che ne risultano esclusi, in quanto tale pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno grazie alle nuove previsioni, come prima sottolineato e legiferato dall’ art. 9 comma 1 del DPCM 23 luglio 2020.

Tali elenchi non contengono però la specifica dell’importo ammesso a contributo per ogni ente che risulta destinatario. L’ammontare del contributo spettante sarà difatti specificato in un secondo momento, come previsto dall’art. 9 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020.

5 per mille 2020, gli enti ammessi al contributo: l’ammontare dei contributi e le modalità di ripartizione

L’art. 9 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020 espone che “entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2020, l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l’elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti”.

Si dovrà quindi attendere sette mesi, calcolati a partire dalla data di scadenza della presentazione dei redditi, ed entro tale periodo l’Agenzia delle Entrate pubblicherà le liste degli enti destinatari del contributo 5x1000 anno finanziario 2020, con la specifica della somma a loro spettante.

L’art. 11 del DPCM 23 luglio 2020 specifica infine le modalità di determinazione del contributo di cui gli enti ammessi saranno destinatari, differenziandole sulla base di diverse casistiche, come di seguito elencate:

  • Modalità diretta: “ai soggetti di cui all’art. 1 regolarmente accreditati ai sensi degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell’art. 10, ed hanno indicato il codice fiscale degli enti beneficiari”. Il contribuente all’interno della propria dichiarazione dei redditi specifica l’ente a cui vuole destinare la propria quota di 5x1000.
  • Modalità indiretta: nel caso in cui “il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, sono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale”.

Nel caso in cui gli importi, direttamente destinati, attraverso la scelta del contribuente in fase di dichiarazione, fossero inferiori a 100 euro, non saranno imputati all’ente prescelto ma successivamente redistribuiti secondo le modalità previste dal legislatore all’intero comparto degli enti beneficiari.

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