Tracciabilità e contrasto al contrabbando di tabacco

Giovambattista Palumbo - Leggi e prassi

Tracciabilità e contrasto al contrabbando di tabacco: dal sistema europeo di tracking and tracing lungo la filiera produttiva alle potenzialità della tecnologia blockchain e dell'intelligenza artificiale. Un approfondimento sul tema.

Tracciabilità e contrasto al contrabbando di tabacco

Il sistema europeo di Tracking and Tracing, istituito con la direttiva n. 2014/40/UE e relativi provvedimenti attuativi (Direttiva 2014/40/UE; Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE; Decreto ministeriale 23 maggio 2019), consente di “tracciare” e “rintracciare” ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco lungo tutta la filiera produttiva; ovvero dal fabbricante, fino all’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata emittente di identificativi (cd. ID Issuer) dall’art. 3 del decreto 23 maggio 2019, rilascia gli identificativi univoci, che i produttori dovranno poi apporre sulle singole confezioni.

Tracciabilità del tabacco: come funziona

La stessa Agenzia, al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di contrabbando e di vendita illecita, verifica la regolare apposizione di un identificativo univoco sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato e i relativi percorsi della merce.

Gli operatori della filiera, dopo essersi censiti nel sistema, registrano tutti i passaggi della merce sino alla prima rivendita al pubblico.

ADM mette quindi a disposizione degli operatori, sia per la registrazione che per la richiesta dei codici univoci, due servizi:

  • un servizio telematico, denominato SETT (Sistema europeo per il Tracciamento del tabacco);
  • un servizio System to System, che consente di automatizzare l’acquisizione, da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli, di dichiarazioni/richieste provenienti da operatori economici opportunamente autenticati e autorizzati.

Le sigarette e il tabacco da arrotolare, prodotti o importati nell’UE, a decorrere dal 20 maggio 2019, devono dunque essere contrassegnati dall’identificativo univoco.

Per gli altri prodotti del tabacco tale obbligo decorrerà invece dal 20 maggio 2024.

Lo scopo primario di tali indicazioni normative è quello di contrastare l’attività illegale di contrabbando e di contraffazione, che determina forme di concorrenza sleale.

Quando si parla di sistemi anticontraffazione non bisogna comunque confondere tra concetti solo in parte tra loro collegati.

Mentre la tracciabilità a livello di lotto di produzione, ad esempio, fornisce un livello di gestione del rischio della catena di approvvigionamento, la serializzazione fornisce la tracciabilità a livello di articolo.

Questo fa sì che i singoli articoli possono essere tracciati dalla produzione, attraverso la distribuzione e la vendita al dettaglio, fino all’uso da parte del consumatore finale.

Rintracciabilità del tabacco: come funziona

Diversa dalla tracciabilità (tracking) è poi la “rintracciabilità” (tracing).

La tracciabilità/tracking è il processo informativo che segue il prodotto da monte a valle della filiera, tenendo traccia di una serie di informazioni (ad es., origine dei prodotti, componenti utilizzati, luoghi di produzione, tecniche di produzione ecc.).

La rintracciabilità/tracing è invece il processo inverso, che risale da valle a monte della filiera, in modo da raccogliere le informazioni precedentemente rilasciate.

Nel settore dei tabacchi sia la tracciabilità che la rintracciabilità sono comunque funzionali al contrasto del contrabbando e della contraffazione di sigarette.

Quanto al contesto normativo di riferimento, il regolamento (UE) 2018/574 definisce le specifiche tecniche relative all’istituzione e al funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.

Tracciabilità e contrasto al contrabbando di tabacco: il regolamento UE

Il regolamento delegato (UE) 2018/573 definisce, in particolare, gli elementi principali da inserire nei contratti tra fabbricante/importatore di prodotti del tabacco e fornitore di repertori primari, come stabilito nell’articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 stabilisce, infine, le norme tecniche per gli elementi di sicurezza per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato dell’UE, come previsto dall’articolo 16 della direttiva 2014/40/UE.

Tutti tali provvedimenti normativi si basano, in sostanza, sulla direttiva 2014/40/UE, che definisce le norme dell’Unione europea in materia di lavorazione, presentazione e vendita del tabacco e dei suoi prodotti.

La citata direttiva prevede dunque un identificativo univoco (IU) delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, ai fini della registrazione di tutti i trasferimenti lungo la catena di approvvigionamento; mentre il regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche dell’IU, per cui:

  • ciascun paese dell’Unione designa un emittente di identificativo, responsabile della generazione e del rilascio di IU;
  • gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi devono essere utilizzati per contrassegnare le confezioni unitarie di prodotti del tabacco;
  • gli IU hanno una validità di sei mesi dalla data della loro ricezione da parte dell’operatore economico che li ha ordinati;
  • i fabbricanti e gli importatori devono garantire che gli IU applicati sono stati verificati in relazione alla loro corretta applicazione e leggibilità.

Il Regolamento delegato (UE) 2018/573, a sua volta, per assicurare l’efficacia e la conformità della tracciabilità per i prodotti del tabacco, stabilisce che i contratti conclusi tra i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco e i fornitori di repertori primari devono contenere le prescrizioni minime precisate nel Regolamento delegato e nel Regolamento di esecuzione, laddove la Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 precisa che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, per verificare l’autenticità dei prodotti del tabacco.

I paesi dell’Unione Europea sono quindi tenuti a richiedere che gli elementi di sicurezza siano applicati alle confezioni unitarie di prodotti del tabacco, utilizzando uno dei seguenti metodi:

  • apposizione;
  • stampa;
  • una combinazione di apposizione e stampa.

Tracciabilità e contrasto al contrabbando di tabacco: l’applicazione pratica del regolamento UE

I paesi dell’Unione devono essere infine in grado di analizzare tutte le combinazioni di elementi di autenticazione autorizzati, al fine di garantire l’autenticità del prodotto, laddove il nostro Paese, con gli artt. 16-17 del Decreto legislativo n. 6/2016, ha recepito in toto tali obblighi di tracciabilità, prevedendo un articolato percorso di tracciabilità del prodotto (dalla data e luogo di lavorazione, fino alla prima rivendita) e una marcatura di sicurezza antimanomissione per i pacchetti dotati di identificativo unico.

Al fine di salvaguardare la concorrenza di settore e (soprattutto) il comparto e la salute dei consumatori è dunque necessario sviluppare sempre più sofisticati strumenti di contrasto alle forme di commercio illecito.

Come detto, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, ogni confezione unitaria o imballaggio aggregato deve essere identificato da un identificativo univoco nell’ambito del Sistema europeo di tracciamento del tabacco.

Tutti i prodotti del tabacco devono essere contrassegnati con un identificativo univoco: codice a barre lineare, Datamatrix (un codice a barre bidimensionale a matrice, utilizzato come codice per marcare piccoli oggetti), QR Code e la codifica 2D dot-code (il codice a barre 2D codifica le informazioni in due dimensioni e quindi può conservare molte più informazioni al suo interno) usata sui singoli pacchetti.

Agli operatori economici coinvolti nel commercio del tabacco viene richiesto, in sostanza, di registrare i movimenti di questi pacchetti lungo tutta la catena di fornitura, anche al fine di ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenti al contrabbando ed alla contraffazione.

Potenziare il contrasto al contrabbando di tabacco tramite la tecnologia blockchain

Infine, giova evidenziare come un’ulteriore azione di efficientamento rispetto agli attuali (già elevati) standard potrebbe in ogni caso consistere nell’utilizzare servizi di tracciabilità tramite tecnologia blockchain.

Le principali caratteristiche delle tecnologie blockchain sono infatti l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza.

Una delle caratteristiche più importanti della blockchain è proprio la sicurezza.

La Marca Temporale, o Timestamp, costituita da una sequenza specifica di caratteri che identificano in modo univoco, indelebile ed immutabile una data e/o un orario per fissare e accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento, impedisce infatti che l’operazione, una volta eseguita, venga alterata o annullata, consentendo di associare una data e un’ora certe e legalmente valide a un documento informatico.

La blockchain offre quindi una soluzione al problema della fiducia nelle transazioni, creando una rete che assicuri la tracciabilità e la verifica diffusa di tutte le transazioni e formando una cronologia non modificabile e, dunque, immutabile.

Se però la blockchain si presta facilmente alla tracciabilità di asset digitali, bisogna trovare il modo di applicare questa abilità nel mondo fisico.

Da qui la necessità di un tag sull’asset fisico, che colleghi il mondo reale con quello digitale, laddove un tag può essere un Rfid, Nfc (RFid sta per Identificazione in Radio Frequenza; NFC sta per Near Field Communication, ed è un’evoluzione dell’RFid. NFC e RFID sono, in definitiva, tecnologie wireless che operano per permettere lo scambio di dati tra dispositivi elettronici), o più semplicemente un codice QR.

Il tema, noto come “digital twin”, rappresenta il presupposto per poter risolvere problemi come la tracciabilità, rintracciabilità, contraffazione.

In sostanza, occorrerà creare una copia digitale del prodotto fisico (salvando in una banca dati blockchain le sue informazioni) e collegare le due entità (tramite un QR code univoco).

Applicazioni della blockchain in tal senso sono del resto già in atto per garantire l’autenticità di prodotti di lusso, come gioielli, e per tracciare la provenienza e la rotta di diamanti e opere d’arte.

In definitiva, appare indispensabile studiare ed approntare nuove soluzioni di track and tracing, adeguate agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco ed alla tutela della salute dei consumatori ed agli interessi erariali.

Con l’evoluzione delle contraffazioni, del resto, spesso, il semplice esame della confezione e delle relative etichette non è più sufficiente per verificare l’autenticità del prodotto.

Un’efficace implementazione delle soluzioni blockchain (rafforzate dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale) potrebbe dunque consentire la verifica di ogni transazione lungo la catena di approvvigionamento.

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