IVA e IRES dovute per i contributi straordinari ricevuti dalle associazioni?

Rosy D’Elia - Imposte

Applicabile IVA e IRES sui contributi straordinari ricevuti dalle associazioni? Le imposte non sono dovute se rispettano determinati requisiti. Ma è necessario valutare caso per caso. A fare chiarezza è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 453 del 30 ottobre 2019.

IVA e IRES dovute per i contributi straordinari ricevuti dalle associazioni?

I contributi straordinari che le associazioni ricevono, diversi dalle quote di iscrizione, sono assoggettabili a IVA e IRES? Le imposte non sono dovute se si rispettano determinati requisiti. Ma è necessario valutare caso per caso. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 453 del 30 ottobre 2019.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole che questa particolare categoria di soggetti deve seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista un’associazione di diritto privato senza personalità giuridica e senza fine di lucro, che associa in forma privatistica le società affiliate a una Federazione e che partecipano a un determinato campionato sportivo. Si tratta di un ente che non ha, dunque, per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 453 del 30 ottobre 2019
Applicabilità dell’art. 148, comma 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ad un contributo straordinario finalizzato alla partecipazione alle manifestazioni sportive.

Quale tassazione per i contributi straordinari ricevuti dalle associazioni? IVA e IRES non dovute

L’ente con una comunicazione ad hoc ha stabilito:

  • l’importo fisso della quota associativa;
  • l’importo della quota di partecipazione, a cui le società non associate nella precedente stagione devono aggiungere una quota aggiuntiva straordinaria.

Secondo l’associazione, il contributo straordinario in questione, finalizzato alla partecipazione al campionato sportivo, può essere assimilabile ad una quota associativa, in quanto collegato all’attività istituzionale generale. E alla somma non è necessario applicare né IVA né IRES.

E all’amministrazione finanziaria si rivolge per verificare la possibilità di procedere senza dover assoggettare a tassazione le somme che richiede alle diverse società.

Nella risposta all’interpello numero 453 del 30 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate analizza la situazione e conferma che l’associazione può trattare i contributi straordinari nella maniera ipotizzata, non rientrano nel campo di applicazione delle due imposte.

Contributi straordinari riconosciuti alle associazioni, si applica l’IVA?

Per quanto riguarda l’IVA, il riferimento normativo a sostegno del chiarimento è l’ articolo 4, comma 4, del Decreto del Presidente dell Repubblica numero 633 del 1972 , che stabilisce:

“Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Per una lettura corretta della norma, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 124 del 12 maggio 1998 e sottolinea che l’esclusione dall’imposizione IVA deve essere verificata caso per caso e deve rispettare i requisiti che riguardano i seguenti fattori:

  • tipologia di associazione;
  • attività esercitata che deve essere svolta in conformità alle attività istituzionali;
  • le attività devono essere effettuate nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, oppure anche nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti.

E aggiunge:

“Oltre a tali requisiti, inoltre, è necessario che l’ente sia in grado di soddisfare anche una serie di requisiti attinenti, in generale, alla natura associativa dell’ente e previsti dal comma 7 dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972”.

Ma nel caso analizzato sulla base della documentazione presentata, l’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: il contributo straordinario consente esclusivamente la partecipazione al campionato sportivo, attività istituzionale propria dell’ente, e non è collegato alla fruizione di prestazioni diverse e ulteriori. Alle quote non si applica, quindi, l’IVA.

Contributi straordinari, diversi dalle quote associative, assoggettabili all’IRES?

Stessa posizione sulla seconda imposta al centro dell’interpello. Il riferimento normativo da considerare è l’articolo 148, comma 3, del TUIR che esclude alcune attività dal campo di applicazione dell’IRES.

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, infatti, non si considerano commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Si tratta di un’agevolazione subordinata a determinate clausole, che gli enti devono inserire negli atti costitutivi o statuti.

In particolare sul caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“Nel caso di specie l’Istante dichiara di essere un ente non commerciale e, nel presupposto della conformità dello proprio Statuto alle disposizioni previste dal citato comma 8 dell’art. 148 del TUIR e, tenuto conto dell’analisi sopra riportata ai fini dell’IVA, sia in merito alla natura di associazione di categoria di diritto privato senza personalità giuridica, che agisce nell’ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali, sia alla natura del contributo straordinario, quale importo aggiuntivo rispetto alla quota ordinaria per la partecipazione alle competizioni ufficiali dell’Istante, rappresentativo della attività istituzionale generale dell’Istante, si ritiene sussistano i presupposti di cui al citato articolo 148, comma 3, del TUIR”.

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