Tassa servizi digitali: la consultazione pubblica sulle modalità applicative

Tommaso Gavi - Imposte

Tassa sui servizi digitali, entro il 31 dicembre 2020 gli operatori interessati possono partecipare alla consultazione pubblica dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti possono inviare proposte sulla bozza del provvedimento del 16 dicembre 2020 sulle modalità applicative dell'imposta.

Tassa servizi digitali: la consultazione pubblica sulle modalità applicative

Tassa servizi digitali, gli operatori interessati possono partecipare alla consultazione pubblica sulle modalità applicative dell’imposta.

I soggetti possono fornire pareri sulla modalità applicative, il campo d’azione del tributo e gli obblighi dichiarativi, strumentali e contabili dei contribuenti coinvolti, inviandoli all’indirizzo email [email protected].

Allo schema di provvedimento si aggiungono i seguenti allegati:

  • il prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta (allegato 1);
  • le rilevazioni contabili che devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2).

I contributi degli operatori interessati saranno di supporto all’Agenzia delle Entrate nella predisposizione del provvedimento definitivo.

Tassa servizi digitali: la consultazione pubblica sulle modalità applicative

Per fornire pareri o proposte sulle modalità applicative dell’imposta sui servizi digitali, gli operatori interessati possono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2020.

Le osservazioni devono essere inoltrate all’indirizzo email div.contr.internazionale@agenziaentrate.it e permettono di proporre modifiche alla bozza del provvedimento del 16 dicembre 2020, sull’applicazione dell’imposta introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Agenzia delle Entrate - Bozza del provvedimento del 16 dicembre 2020
Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.

Al termine della consultazione l’Agenzia delle Entrate terrà conto dei contributi dei soggetti, nella predisposizione della versione definitiva del provvedimento.

Alla bozza sono allegati due documenti:

  • il prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta, ovvero l’allegato 1;
  • le rilevazioni contabili che devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”, ossia l’allegato 2.

Imposta sui servizi digitali: cos’è?

La tassa sui servizi digitali è un imposta sui ricavi che derivano da determinati servizi realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa, ad esempio la pubblicità sui siti.

Il tributo consiste in un’imposta del 3% sui ricavi annualmente prodotti ed è prevista dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018, ovvero la legge di bilancio 2019.

La norma si inserisce in un pacchetto di misure della Commissione dell’UE per una tassazione più equa dell’economia digitale.

La tassazione è in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Tra i punti che si riferiscono alle modalità attuative dell’imposta c’è il significato dei termini ricorrenti nella norma.

Viene successivamente individuato l’ambito oggettivo della tassazione, con riferimento a soggetti inclusi ed esclusi.

Sono poi inserite le regole per le modalità di determinazione della base imponibile e di versamento del tributo.

Nello specifico i soggetti passivi devono provvedere al versamento attraverso il modello F24, entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi.

I codici tributo, tuttavia, devono ancora essere istituiti.

Tra gli altri aspetti applicativi, contenuti nella bozza, c’è quello dell’individuazione del ricavo imponibile. Tale situazione ricorre quando il servizio digitale è fruito da utenti attraverso l’utilizzo di un dispositivo localizzato all’interno dello Stato.

A riguardo viene utilizzato l’indirizzo IP del dispositivo oppure un altro metodo di geolocalizzazione.

Nella bozza sono inoltre regolamentati gli obblighi dichiarativi: la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Il modello e le relative istruzioni per la compilazione non sono ancora disponibili.

Imposta sui servizi digitali: la bozza del provvedimento

Lo schema online regola gli obblighi strumentali per l’adempimento.

I i contribuenti residenti utilizzano il proprio codice fiscale. I soggetti non residenti devono richiedere all’Agenzia delle Entrate, l’attribuzione, attraverso gli appositi modelli.

Per i contribuenti di uno Stato non collaborativo, senza una stabile organizzazione in Italia, è necessario nominare un rappresentante fiscale nel Paese.

Nella bozza in consultazione vengono regolamentati anche gli obblighi contabili degli interessati che sono tenuti a un’apposita contabilità che rilevi mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e le informazioni per il calcolo dell’imposta. Tale documentazione deve essere opportunamente conservata.

Infine, viene definita la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano.

Una parte del provvedimento è inoltre dedicata ai rimborsi.

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