TASI e IMU: sono dovute dall’anziano ricoverato?

Tasi e Imu 2017: in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento dell'acconto ecco alcuni chiarimenti su obbligo di pagamento o esenzione nel caso di anziano ricoverato.

TASI e IMU: sono dovute dall'anziano ricoverato?

Tasi e Imu 2017: gli anziani ricoverati in maniera permanente in case di riposo o istituti sanitari nei quali è stabilita la residenza anagrafica devono pagare? A breve è prevista la scadenza per il pagamento dell’acconto, fissato al 16 giugno, pertanto cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Oltre ai casi di esonero per l’abitazione principale ci sono situazioni in cui non è previsto il pagamento dell’imposta.

Per anziani ricoverati in case di riposo o strutture di assistenza è dovuto il pagamento di Imu e Tasi? Come prima cosa è bene ricordare che con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto l’esonero dal pagamento per la prima casa, eccetto che in specifici casi, ovvero per immobili di categorie catastali di lusso.

Tuttavia, per stabilire se l’esonero vale anche nel caso di anziani ricoverati in istituti di ricovero e sanitari è fondamentale prendere visione delle singole delibere comunali, nelle quali sono contenuti i casi di assimilazione facoltativa degli immobili ad abitazione principale, ovvero i casi di esonero.

Come noto, le aliquote di Tasi e Imu vengono stabilite dal Comune. Nelle delibere comunali vengono anche disciplinati i casi di assimilazione facoltativa, ovvero i casi in cui gli immobili sono assimilati all’abitazione principale anche nel caso in cui non risultino rispettate le due condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

Nel caso di anziano ricoverato in via permanente in case riposo e strutture di cura e accoglienza l’esonero è previsto soltanto in specifici casi. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di chiarire se Tasi e Imu nel 2017 sono dovute nel caso di anziani ricoverati o se è previsto l’esonero dal pagamento.

TASI e IMU: sono dovute dall’anziano ricoverato?

L’anziano ricoverato in una casa di riposo o struttura di cura, nella quale abbia stabilito la propria residenza, è esonerato dal pagamento di Imu e Tasi 2017 soltanto qualora nella delibera del Comune di residenza venga stabilita l’“assimilazione ad abitazione principale dell’unità abitativa in possesso o usufrutto dell’anziano”.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 è previsto l’esonero dal pagamento di Imu e Tasi per l’abitazione principale, ovvero gli immobili per i quali risultino rispettate le due condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

La disciplina normativa di riferimento e le modifiche apportate a partire dal 2016 prevedono tuttavia che i Comuni possano stabilire casi di assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nel caso di anziano ricoverato per l’esenzione dal pagamento di acconto e saldo Imu e Tasi 2017 bisogna prendere in considerazione due variabili:

  • delibera comunale dalla quale deve risultare l’assimilazione ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • immobile non locato.

TASI e IMU: esonero per assimilazione o obbligo di pagamento

L’esonero dal pagamento di Imu e Tasi per l’anziano ricoverato in casa riposo o struttura di cura in cui abbia trasferito la propria residenza anagrafica è previsto quindi soltanto nei casi in cui il Comune stabilisca l’assimilazione principale dell’unità abitativa e quando la stessa non risulti locata e quindi data in affitto.

Nei casi contrari, ovvero qualora la delibera del Comune non preveda l’assimilazione o qualora l’abitazione risulti data in locazione, sarà obbligatorio il pagamento di Imu e Tasi nel 2017, poiché l’immobile non sarà più considerato prima casa ma seconda abitazione.

Ricordiamo che anche per il 2017 resta invariato l’esonero dal pagamento di Tasi e Imu con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre per la prima casa; l’imposta è in ogni caso dovuta nel caso di abitazione di lusso, ovvero appartenente alle categorie catastali A1, A8 ed A/9.

Per tutti gli aggiornamenti su novità e regole per esenzioni, scadenze e modalità di pagamento di Imu e Tasi 2017 si consiglia la lettura degli approfondimenti dedicati.

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