Rottamazione quinquies, il contatore delle rate non pagate è dinamico e il jolly si moltiplica

Per chi non ha pagato una delle rate della rottamazione quinquies è possibile mettersi in regola e azzerare il contatore: la decadenza scatta quando risulta più di un versamento non effettuato

Rottamazione quinquies, il contatore delle rate non pagate è dinamico e il jolly si moltiplica

Il meccanismo della decadenza è uno degli aspetti che caratterizza la rottamazione quinquies.

Rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata delle cartelle non c’è il termine di tolleranza di cinque giorni sulla generalità dei versamenti.

Al suo posto è però prevista la regola che consente di rimanere in arretrato di una rata senza perdere i benefici della rottamazione.

Il “contatore” dei pagamenti è dinamico: è possibile pagare dopo la scadenza saltata e rimettersi in regola.

Il jolly sulla decadenza non è quindi unico ma segue i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente.

Rottamazione quinquies, decadenza con due rate non versate: possibile azzerare il conto dei versamenti saltati

L’effetto legato al mancato versamento delle rate della rottamazione quinquies è stato uno dei temi che ha caratterizzato la seconda chiamata alla cassa, fissata al 30 settembre 2026.

Per chi non aveva versato la prima quota dovuta entro il 31 luglio, l’appuntamento ha assunto natura perentoria per evitare di decadere dal piano agevolato di pagamento delle cartelle.

La norma, contenuta al comma 95, articolo 1 della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), prevede infatti che la definizione non produce effetti in caso di mancato versamento:

  • dell’unica rata (con tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza);
  • di due rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata (con tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza).

Il monitoraggio della regolarità dei pagamenti diventa quindi centrale per evitare di decadere dalla rottamazione e dover di conseguenza regolarizzare il pagamento secondo tempi e regole ordinarie, senza lo sconto su sanzioni e interessi.

Vale però la pena specificare che l’omesso versamento non è per sempre: chi ha saltato la scadenza del 31 luglio - o quella del 30 settembre - può rimettersi in regola e azzerare il contatore delle somme non pagate per tempo.

Ai fini della decadenza infatti, la norma non guarda al mancato versamento entro i termini, bensì agli arretrati accumulati alle scadenze ordinarie di versamento.

Un jolly che si moltiplica per chi paga le rate arretrate della rottamazione quinquies

A confermare la dinamicità della verifica delle rate non versate per tempo sono anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel comunicato pubblicato a ridosso della scadenza della seconda rata è stato specificato che la rottamazione quinquies perde efficacia se, alla data di scadenza di una rata del piano, risultano due rata non saldate o versate solo in parte.

Di conseguenza, se alla scadenza del 30 settembre risultano omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate (la precedente scadeva il 31 luglio), la definizione agevolata si considera ufficialmente decaduta.

Discorso diverso per chi, invece, si è messo in regola anche se tardivamente, saldando la rata del 31 luglio prima del 30 settembre.

In questo caso il contatore degli omessi versamenti si è di fatto azzerato per tempo, riportando il piano di dilazione in perfetto equilibrio.

Come funziona il “contatore” nella pratica: 4 scenari a confronto
1. Il recupero tempestivo (Azzeramento del contatore)

  • Situazione: Omesso versamento della 1ª rata del 31 luglio. Versamento al 30 settembre sia della 1ª che dellla 2ª rata.
  • Risultato: Alla scadenza del 30 settembre le scadenze risultano regolari e il contatore viene azzerato: torna il “jolly” sugli appuntamenti futuri.
2. Il “rinvio” dell’arretrato (Mantenimento del piano)

  • Situazione: Omesso versamento della 1ª rata del 31 luglio. Entro il 30 settembre è stato effettuato un solo versamento.
  • Risultato: alla data del 30 settembre risulta una sola rata non saldata. Nessuna decadenza dalla rottamazione, ma resta la posizione di rischio: non si potrà saltare una seconda rata fino al versamento dell’arretrato.
3. Il doppio salto (Decadenza immediata)

  • Situazione: Omesso versamento della 1ª rata del 31 luglio. Nessun versamento effettuato entro il 30 settembre.
  • Risultato: Alla verifica del 30 settembre risultano due rate non pagate. La definizione agevolata decade definitivamente e viene meno lo sconto su sanzioni e interessi.
4. Il jolly a “singhiozzo” (Flessibilità continuativa)

  • Situazione: Omesso versamento della 1ª rata (31 luglio), pagata ad agosto. Successivamente risulta omessa la 3ª rata (30 novembre), pagata a dicembre.
  • Risultato: Poiché in corrispondenza delle scadenze ufficiali non si è mai verificato l’omesso versamento di due rate contemporaneamente, il piano rimane valido.

Il jolly concesso dalla rottamazione quinquies torna quindi nelle mani del contribuente, che per tutta la durata del piano di rateizzazione concesso potrà gestire in maniera flessibile uno dei pagamenti dovuti.