Pensioni: regole su cumulo redditi da lavoro autonomo

Tommaso Gavi - Pensioni

Pensioni, il messaggio dell'INPS numero 4430 del 27 novembre 2019 fornisce spiegazioni sulle regole del cumulo dei redditi da lavoro autonomo. L'ente previdenziale chiarisce quali categorie di contribuenti hanno il divieto di cumulo di tali redditi e chi deve produrre l'apposita dichiarazione.

Pensioni: regole su cumulo redditi da lavoro autonomo

Pensioni, quali sono le regole sul cumulo dei redditi da lavoro autonomo?

Lo chiarisce l’INPS nel messaggio numero 4430 del 27 novembre 2019.

L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, infatti, introduce il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Il comma 4 in particolare prescrive l’obbligo per i titolari di pensione di dichiarare i redditi da lavoro autonomo relativi all’anno precedente, seguendo il termine della dichiarazione Irpef relativa allo stesso periodo.

I contribuenti con pensione entro l’anno 2018, con divieto di cumulo parziale devono dunque produrre la dichiarazione entro il 2 dicembre 2019 in relazione ai redditi da lavoro autonomo dell’anno 2018.

I chiarimenti del documento INPS.

INPS - Messaggio numero 4430 del 27 novembre 2019
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: i contribuenti esclusi dall’obbligo di dichiararazione

Sulle regole del cumulo di pensioni e redditi da lavoro autonomo, il messaggio 4430 dell’INPS chiarisce chi sono i soggetti che devono produrre l’apposita dichiarazione.

Sono esclusi dall’obbligo le seguenti categorie di contribuenti:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia, in quanto per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono
    interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall’anzianità
    contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, poiché dal primo gennaio 2009 tale pensione è completamente cumulabile con i redditi da lavoro, (articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
    dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per lo stesso motivo della categoria precedente come spiegato dalla circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni come indicato dalla circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.

Per quanto riguarda gli assegni di invalidità valgono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge in questione, anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

In merito si veda no le le circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: i contribuenti con obbligo di dichiarazione

Il messaggio INPS specifica anche quali soggetti devono invece produrre l’apposita dichiarazione.

Tutti i contribuenti non specificati in precedenza dovranno produrre dichiarazione entro il 2 dicembre 2019.

Tuttavia, ci sono alcuni casi particolari:

  • titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. In base all’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992, tali soggetti sono esclusi dal divieto di cumulo qualora nell’anno 2018 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.596,46 euro;
  • i redditi sono invece totalmente cumulabili quando provengono da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, sulla base dell’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992;
  • esclusione totale dal divieto di cumulo anche per le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza percepiti dagli
    amministratori locali, indennità legate a cariche pubbliche elettive, i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti in qualità di ex-insegnanti di religione.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: redditi da dichiarare, modalità di adempimento e sanzioni

I redditi devono essere dichiarati secondo i seguenti criteri:

  • quelli da da lavoro autonomo: devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
  • quelli derivanti da attività di impresa: devono essere dichiarati al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

In ordine, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, i contribuenti dovranno seguire i seguenti passaggi:

  • autenticarsi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it;
  • accedere all’elenco “Tutti i servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”;
  • scegliere la Campagna di riferimento: 2019, dichiarazione redditi per l’anno 2018;
  • in alternativa i contribuenti potranno utilizzare il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Per i contribuenti inadempienti sono previste le seguenti sanzioni in base al comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992 dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L’omessa dichiarazione fa incorrere in una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: dichiarazione a preventivo per l’anno 2019

Le dichiarazioni agli enti previdenziali devono avvenire sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF, ossia il 2 dicembre 2019.

I pensionati per i quali vige il divieto di cumulo dovranno quindi comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2019.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: l’acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

Per l’acquisizione dei redditi da lavoro autonomo valgono le modalità attualmente in atto.

La dichiarazione deve essere predisposta e trasmessa anche in mancanza di variazioni.

Le tipologie di redditi devono essere indicate separatamente con le seguenti indicazioni:

  • Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
  • Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
  • Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

I periodi devono essere indicati in ordine cronologico e senza sovrapposizioni.

Pensioni, regole su cumulo redditi da lavoro autonomo: le pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per i soggetti che percepiscono le pensioni di invalidità vale lo stesso divieto di cumulo.

Tale indicazione vale per:

  • i trattamenti pensionistici privilegiati;
  • quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ovvero l’articolo 27 della legge 29 aprile 1976,
    n. 177, per i dipendenti civili dello Stato.

Divieto parziale di cumulo invece per i soggetti che hanno trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione, per inidoneità al servizio militare.

Il documento INPS specifica inoltre che:

“le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.”

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