Naspi: dimissioni per giusta causa per le vittime di violenza

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Chi subisce violenza sul lavoro e i dimette può ottenere la Naspi. I chiarimenti ufficiali dell'INPS

Naspi: dimissioni per giusta causa per le vittime di violenza

L’indennità di disoccupazione NAspi spetta anche a chi si dimette dopo aver subito violenze sul luogo di lavoro.

In questi casi scattano le dimissioni per giusta causa e quindi anche il diritto a ricevere la prestazione INPS per la disoccupazione involontaria.

La giusta causa può essere riconosciuta anche per comportamenti al di fuori del luogo di lavoro ma che impattano sullo svolgimento dell’attività.

Con il messaggio n. 2540/2026, l’INPS recepisce le sentenze della giurisprudenza e illustra nel dettaglio come funziona il riconoscimento delle dimissioni per giusta causa in caso di violenza.

NASpI: dimissioni per giusta causa per le vittime di violenza

L’INPS ufficializza le dimissioni per giusta causa in caso di violenza sul lavoro ai fini della Naspi. L’indennità di disoccupazione spetta anche a lavoratori e lavoratrici che lasciano l’impiego a causa degli atti persecutori subiti.

La Naspi, ricordiamo, spetta a lavoratori e lavoratori che perdono il lavoro involontariamente, ma tra le eccezioni in cui è comunque possibile riceverla c’è appunto il caso delle dimissioni per giusta causa.

La giurisprudenza di legittimità tendenzialmente è orientata a ritenere che la nozione di giusta causa sia da ricollegare a un gravissimo inadempimento oppure a un’altra causa che in modo oggettivo va a ledere il vincolo di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente. In sostanza, afferma che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto (anche di terzi) o riconducibili a una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.

La questione, che non è nuova alla giurisprudenza del lavoro e che è stata chiarita definitivamente, riguarda proprio la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore o da una lavoratrice perché vittima atti persecutori o di forme di violenza di genere che non permettono la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L’Istituto, si legge nel messaggio n. 2540/2026, si è trovato a dovere valutare, ai fini dell’accesso alla prestazione, l’ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici che, vittime di atti persecutori, si sono viste costrette a rassegnare le dimissioni per tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita. Ha quindi portato la questione all’attenzione del Ministero del Lavoro, chiedendo se in tali casi le dimissioni possano essere giudicate “per giusta causa”, con conseguente diritto di accesso alla Naspi.

La risposta in sintesi è .

Atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore (anche se provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale) possono, in linea di principio, comportare l’oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro e pertanto garantire accesso alla Naspi in caso di dimissioni.

In questi casi, quindi, le dimissioni possono essere considerate per giusta causa e dare accesso all’indennità.

Come evidenziato dallo stesso Ministero nella risposta all’INPS la giusta causa può essere applicata anche per condotte che avvengono al di fuori del luogo di lavoro. Vediamo in dettaglio i chiarimenti forniti.

Dimissioni per giusta causa anche in caso di violenza fuori dal lavoro

Come precisato dal Ministero ha precisato che le condotte violente possono dare adito a dimissioni per giusta causa anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla Naspi, comunque, non è sufficiente la semplice presenza degli atti persecutori o di altre forme di violenza di genere attuate nell’ambito della vita ordinaria, quindi al di fuori dell’ambito lavorativo. Questo a meno che non vi siano chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che:

  • da un lato si ripercuotono sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute;
  • dall’altro possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro.

Questo perché in caso di condotte le condotte persecutorie che impediscono alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, l’interruzione del rapporto non può essere considerata una scelta volontaria ma scaturita dalla necessità di salvaguardare l’incolumità personale. In questi casi, dunque, le dimissioni si considerano come “giusta causa per fatto del terzo” e danno diritto a ricevere la Naspi.

Come precisato dall’INPS, nei casi indicati, risulta quindi determinante la sussistenza in concreto degli elementi descritti, che devono essere valutati rigorosamente alla luce del collegamento funzionale fra le violenze subite dal soggetto e il rapporto di lavoro, garantendo la presenza di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali.

INPS - Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026
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