Indennità di malattia e trasferimento: novità INPS

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Indennità di malattia e trasferimento in altri paesi dell'Unione Europea. Con il messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, arrivano i chiarimenti dell'INPS.

Indennità di malattia e trasferimento: novità INPS

Indennità di malattia per i lavoratori e trasferimento in altri paesi dell’Unione Europea. Con il messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, arrivano i chiarimenti dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale sui casi di autorizzazione.

Il lavoratore che, durante l’assenza dal lavoro per malattia, si trasferisce all’estero in paesi UE e in paesi extraeuropei, può conservare l’indennità se è in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si era già espresso in merito con la circolare n. 192/1996, il nuovo chiarimento arriva per sciogliere alcuni nodi sul tema.

Indennità di malattia e trasferimento: novità INPS

Il messaggio del 16 novembre risponde ad alcuni quesiti sulla possibilità di trasferimento all’estero e conservazione dell’indennità per malattia. L’INPS chiarisce due punti fondamentali:

  • Il trasferimento deve essere autorizzato;
  • L’autorizzazione dipende dalla valutazione del medico legale: a lui spetta verificare la possibilità che il trasferimento in un altro paese generi eventuali rischi di aggravamento del paziente.

Il medico legale, quindi, deve escludere che il paziente possa aggravarsi per il trasferimento e che quindi possano esserci maggiori costi per l’INPS.

L’Istituto non può vietare al paziente di trasferirsi ma può sospendere il diritto all’indennità per malattia, il trasferimento infatti potrebbe rientrare negli atti che pregiudicano il decorso della malattia.

Indennità per malattia: messaggio INPS n. 4271 del 16 novembre 2018
Scarica il messaggio INPS n. 4271 del 16 novembre 2018 sull’indennità per malattia e il trasferimento in altro paese UE

Indennità di malattia e trasferimento in altri paesi UE: la procedura da seguire

Perché sia riconosciuta l’indennità di malattia anche all’estero, il lavoratore deve ottenere l’autorizzazione seguendo una specifica procedura:

  • Il lavoratore invia una comunicazione a una struttura territoriale INPS di competenza sulla volontà di trasferimento all’estero;
  • La struttura competente convoca il lavoratore per una visita di controllo ambulatoriale. Si accerta l’effettivo stato di incapacità al lavoro e l’assenza di rischi di aggravamento in seguito al trasferimento all’estero;
  • Dopo la visita, si rilascia al lavoratore un verbale valutativo da redigere su uno specifico modello in cui si autorizza o meno il trasferimento.

Solo se il lavoratore ottiene l’autorizzazione può trasferirsi all’estero e continuare a percepire l’indennità per malattia. In caso di autorizzazione, il lavoratore fornirà l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

I chiarimenti del messaggio n. 4271 riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS e non quelle delle ASL che riguardano profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

Nel messaggio del 16 novembre l’INPS ribadisce che per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

Indennità di malattia e trasferimento in altri paesi UE: Fac Simile autorizzazione
Indennità di malattia e trasferimento in altri paesi UE: scarica il Fac Simile dell’autorizzazione (allegato 1 della circolare INPS n. 4271 del 16 novembre 2018)

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