Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: non tutte le partite IVA pagano entro il 30 settembre

Rosy D’Elia - Fisco

Non tutte le partite IVA pagano l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 settembre: la data di scadenza può essere posticipata in base all'importo dovuto

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: non tutte le partite IVA pagano entro il 30 settembre

Si avvicina la scadenza del 30 settembre per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ma non tutte le partite IVA devono effettuare il versamento.

Il calendario di date da rispettare dipende anche dall’importo da versare: chi non supera il limite di 5.000 euro avrà ancora tempo fino a fine novembre.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: non tutte le partite IVA pagano entro il 30 settembre

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versata per ogni fattura che riporta al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore a 77,47 euro e che deve essere contrassegnata da un’apposita dicitura.

Il calcolo delle somme da pagare avviene su base trimestrale: per i mesi di aprile, maggio e giugno, il versamento deve essere effettuato entro la scadenza del 30 settembre, ma la norma prevede anche la possibilità di cumulare più trimestri quando l’importo da corrispondere non supera i 5.000 euro.

Nel calendario annuale il primo appuntamento improrogabile è quello del 30 novembre: in questo caso l’imposta di bollo dei primi nove mesi dell’anno dovrà essere pagata a prescindere dalla cifra dovuta.

Le regole e le eccezioni sui versamenti sono state raccolte nell’articolo 152 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che entrerà in vigore dal 1° gennaio.

PERIODOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (1) (2)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (2)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo (3)

1 - Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
2 - Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
3 - Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Imposta di bollo fatture elettroniche: come verificare se si può rimandare il pagamento

Le partite IVA possono verificare la possibilità di rimandare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsto per il 30 settembre utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale.

Per ogni trimestre sul portale Fatture e Corrispettivi viene elaborato il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuto l’importo di due euro, che può essere modificato dalle partite IVA interessate.

I contenuti che derivano dal flusso di fatture elettroniche vengono organizzati in due diversi elenchi:

  • nel primo vengono riportati i dati dei documenti contrassegnati dalla dicitura prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A);
  • nel secondo confluiscono i dati dei documenti che non hanno l’indicazione richiesta, ma che sembrano avere tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta (elenco B).

Tenendo conto anche di eventuali variazioni segnalate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate elabora l’importo da versare per ogni trimestre 15 giorni prima del termine ultimo da rispettare, 10 nel caso della scadenza del 30 settembre.

Chi è tenuto a effettuare il pagamento o vuole rispettare la tabella di marcia ordinaria, a prescindere dalla cifra da versare, può saldare l’imposta di bollo anche direttamente dal portale istituzionale tramite l’addebito diretto sul conto corrente.