Fondo nazionale per le politiche sociali: le novità del decreto aprile

Cristina Cherubini - Associazioni

La legge n. 328/2000 ha dato vita ad una nuova fonte di finanziamento destinata alle autonomie locali, Regioni in particolar modo ma anche alcuni comuni, al fine di poter implementare le iniziative volte al sostentamento delle categorie deboli della società.

Fondo nazionale per le politiche sociali: le novità del decreto aprile

La bozza del decreto economia di maggio (l’ex decreto aprile) ha previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione previsti per gli enti locali al fine di poter ottenere la quota loro spettante per il 2020 da parte del fondo nazionale delle politiche sociali (FNPS) e di altri fondi ad esso similari, oltre che per un più complessivo sostentamento economico e sociale del Paese, al fine di poter superare l’emergenza Coronavirus.

A questo proposito, si ricorda che il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è stato pensato per coadiuvare, in un’ottica di sussidiarietà verticale, le autonomie territoriali a sviluppare misure di assistenza alle persone e alle famiglie in difficoltà.

L’articolo 59 comma 45 della Legge 449/1997 chiarisce che le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti:

  • la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la condizione degli anziani, l’integrazione e l’autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l’inserimento e l’integrazione dei cittadini stranieri;
  • il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
  • la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
  • la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
  • la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell’ambito del volontariato e del terzo settore.

Le novità del decreto economia di maggio 2020 per il Fondo nazionale per le politiche sociali

La legge numero 449 del 1997 ha creato uno strumento molto importante per l’attivazione delle politiche sociali e di sostegno sulle cui risorse si basano diverse progettualità promosse dalle Regioni italiane.

Il suo scopo è quello infatti, come spiegato dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

di finanziare un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona, per ciascun territorio, il quali formano una rete integrata di servizi alla persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà o, comunque, all’innalzamento del livello di qualità della vita

Un sistema di welfare integrato, esteso poi a 15 Comuni italiani attraverso la Legge 285/97, pensato al fine di poter permettere la realizzazione di progetti destinati all’implementazione e al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emana un decreto all’interno del quale espone la relativa ripartizione delle risorse contenute nel fondo, specificando inoltre le modalità di rendicontazione che l’ente locale deve rispettare al fine di poter ottenere la quota di sua spettanza.

Sulla base di quanto disposto dalla legge 328/2000 spetta a tale Ministero il monitoraggio sia dell’andamento della spesa per trasferimenti monetari, sia della spesa territoriale per servizi, oltre che la pedissequa definizione delle metodologie da applicare al fine di compiere le analisi relative all’andamento del fenomeno della povertà nel territorio nazionale, e l’impatto stesso che questa tipologie di welfare federale ha sullo sviluppo territoriale.

Le novità della bozza del decreto economia di maggio 2020

Il decreto aprile - ribattezzato decreto economia o decreto maggio - all’articolo 28 prevede per gli enti territoriali responsabili della predisposizione obbligatoria della rendicontazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di vedersi corrispondere la quota a loro spettante del FNPS, una semplificazione procedurale.

Il comma 1 dell’articolo 28 spiega, infatti, che relativamente alla rendicontazione richiesta alle Regioni, e a tutti gli ambiti territoriali e Comuni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di poter utilizzare le risorse:

  • del Fondo nazionale per le politiche sociali;
  • del Fondo nazionale per le non autosufficienze;
  • del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare
  • del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Unica condizione sufficiente per l’ erogazione della quota annuale di spettanza è la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente,ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dovrà verificare la coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione.

Specificando, inoltre, che le somme della seconda annualità precedente non comprese in tale rendicontazione dovranno essere dettagliate entro la successiva erogazione.

Al secondo comma dell’articolo 28 il legislatore fa invece riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, sostenendo che le amministrazioni potranno includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi, specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, finalizzate ad esempio alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.

FNPS ed i servizi erogati mediante appalti

L’art. 28 al comma 3 fa si sofferma invece sui servizi sociali erogati dalle amministrazioni pubbliche mediate contratti di appalto, prevedendo la possibilità di riconoscere agli appaltatori risorse in ordine per poter consentire loro l’adeguamento delle attività da loro compiute secondo le nome sanitarie previste per il contrasto al COVID-19. Sarà quindi possibile

nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell’emergenza Corìvid-19, su loro specifica richiesta

In previsione, inoltre, delle aumentate esigenze sociali derivanti dalle difficoltà causate dall’emergenza COVID, l’art. 28 al comma 3 prevede che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa emanare appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni”.

L’orientamento preminente del legislatore soprattutto indirizzato ai comuni è sempre quello di pensare in particolar modo ai bisogni di bambini e adolescenti, oltre alle persone senza dimora. Le modalità di redazione dei progetti e di presentazione degli stessi saranno poi stabilite dal Ministero con specifico decreto e saranno ammesse proposte anche sotto forma di coprogettazioni, le quali saranno palesemente finanziate nei limiti delle risorse disponibili, come da Programma Operativo Nazionale PON Inclusione.

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