Distacco apprendista: nota INL 290/2018

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Distacco apprendista: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 fornisce tutti i chiarimenti su quando è possibile e sulle regole da rispettare.

Distacco apprendista: nota INL 290/2018

Quali sono le regole applicate in caso di distacco dell’apprendista?

I chiarimenti necessari per poter adempiere in modo corretto al distacco del lavoratore assunto con contratto di apprendistato sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il parere n. 280/2018 e il tema in oggetto è stato affrontato durante l’incontro organizzato il 19 febbraio 2018 dal Centro Studi Interprofessionale Hdemia delle Professioni.

Il distacco del lavoratore è disciplinato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 276/2003: i requisiti previsti dalla legge sono validi anche al fine del trasferimento del dipendente assunto con contratto di apprendistato.

La nota dell’Ispettorato, ancora non pubblicata e che allegheremo di seguito non appena sarà messa a disposizione, chiarisce che nei casi di distacco degli apprendisti è necessario che, oltre al rispetto dei requisiti di legge, la possibilità di trasferimento in via temporanea e limitata sia in primo luogo prevista dal piano formativo individuale del lavoratore.

Altrettanto importante è che anche in caso di distacco il datore di lavoro metta a disposizione dell’apprendista un’adeguata attività di tutoraggio.

Di seguito tutti i chiarimenti forniti dall’INL con la nota n. 290/2018 in merito alle regole per il distacco dell’apprendista.

Distacco apprendista: nota INL 290/2018

Il parere fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 chiarisce che la possibilità di distacco del dipendente riguarda anche i rapporti di apprendistato.

Questo, tuttavia, esclusivamente qualora il trasferimento del lavoratore rispetti i requisiti generali di legittimità, stabiliti dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero:

  • interesse del distaccante che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, da accertare caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale del’’impresa. Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, che tuttavia non può mai coincidere con l’interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro;
  • temporaneità del distacco, regola che non incide sulla durata del distacco, breve o lunga che sia, ma sul presupposto che, qualunque sia la durata del distacco, non può trattarsi di passaggio definitivo;
  • svolgimento di una determinata attività lavorativa per il lavoratore distaccato, il quale dovrà essere chiamato ad effettuare attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse del distaccante.

Nel caso di distacco dell’apprendista, il parere fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede che in tali casi il trasferimento dovrà rispettare ulteriori requisiti:

  • sussistenza dell’interesse del distaccante;
  • previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore;
  • presenta di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

Il tutor dell’apprendista in caso di distacco

In merito alla formazione obbligatoria dell’apprendista anche in caso di distacco, l’INL, nella nota sopra citata, richiama alla circolare del Ministero del Lavoro n. 40/2004:

Quando l’azienda opera per l’erogazione “a distanza” di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata.

Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto.

Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l’effetto, analoga soluzione può essere adottata per l’attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopra descritti.

Quindi, nei casi di distacco del dipendente assunto con contratto di apprendistato l’attività di tutoraggio, che resta sempre a carico del datore di lavoro, potrà anche essere svolta a distanza in modalità telematica.

L’Ispettorato specifica tuttavia che il tutor dovrà garantire l’integrazione tra formazione interna ed esterna ed assumere funzione di controllo sulla regolarità e sulla qualità della formazione svolta dall’apprendista.

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