Il diritto del lavoro nella Costituzione: l’articolo 4 e le misure per l’occupazione

Eleonora Capizzi - Lavoro

L'art. 4 della Costituzione sancisce il diritto “al lavoro”, un principio e non una norma giuridica: lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni per cui ciascuno possa lavorare, ma in che modo? Si tratta di riflessioni che, ancor più nell'epoca Covid delle misure emergenziali pro occupazione - vedi il blocco dei licenziamenti e la proroga della CIG - assumono una sensibile rilevanza.

Il diritto del lavoro nella Costituzione: l'articolo 4 e le misure per l'occupazione

Il lavoro è il mezzo con il quale le persone non solo si sostengono economicamente, ma è anche lo strumento con cui esprimono la loro personalità e contribuiscono allo sviluppo della società.

Ebbene, in un periodo di crisi economica ed occupazionale come quello attuale, il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, finisce ancora di più sotto i riflettori e ci induce a ragionare su come, e in che misura, lo Stato possa agire per renderlo effettivo.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Recita l’articolo 4 della nostra Costituzione.

Un principio cardine, quello lavorista, già enunciato in apertura della carta costituzionale nell’articolo 1: “L’Italia è una Repubblica (...) fondata sul lavoro”.

La possibilità di svolgere un’attività in cambio di un compenso è perciò un diritto che spetta a tutti i cittadini ed è volto ad assicurare loro i mezzi per una vita dignitosa, senza i quali il godimento delle libertà civili risulterebbe soltanto una formula vuota.

Come dovrebbe agire, quindi, la Repubblica per dare respiro ai propri cittadini in cerca di un impiego nei momenti di crisi che ciclicamente coinvolgono le attività produttive?

In questo senso, venendo proprio ai giorni nostri, ci si chiede se siano realmente efficaci, oltre ad essere costituzionalmente legittime, le misure messe in campo dal Governo a sostegno dell’occupazione in piena pandemia. Una fra tutte: il divieto dei licenziamenti imposto alle aziende.

Il diritto del lavoro nella Costituzione: l’articolo 4 e le misure per l’occupazione

È vero, secondo la Costituzione lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni idonee affinché ciascuno possa lavorare. È altrettanto vero, però, che da tale dovere non discende automaticamente l’obbligo di trovare un’occupazione a chi ne è privo o di costringere un datore di lavoro qualsiasi a mantenere a tutti i costi in servizio un dipendente.

Sotto quest’ottica il diritto al lavoro potrebbe essere visto come quello alla salute: ciascun cittadino italiano ha il diritto di essere curato, ma nessuno può pretendere che lo Stato ripristini una condizione di salute nel malato poiché un potere di questo genere non appartiene allo Stato.

E allora fino a che punto l’autorità governativa può intervenire a correggere le storture di una domanda e di un’offerta di lavoro che, specie nel pieno di una pandemia globale, paiono allontanarsi sempre di più?

Un’azione troppo incisiva e mal calibrata da parte dell’esecutivo, infatti, rischia di mettere a rischio l’intera struttura sociale e di creare, paradossalmente, ulteriori criticità.

Si tratta della necessità di trovare un punto di equilibrio, non semplice, come ha dimostrato in tutto quest’anno la discussione sul blocco dei licenziamenti, imposto in piena pandemia a cui ha fatto da contraltare l’accesso alla Cassa integrazione.

Ci si chiede, poi, in che modo abbiano inciso le misure del Decreto Cura Italia che ha proibito i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sospeso tutte le procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle già avviate alla data del 23 febbraio 2020.

Da una parte una misura eccezionale messa sul piatto dal Governo, disperata difesa all’occupazione, dall’altra la compressione del diritto all’iniziativa individuale delle aziende, anch’esso garantito dalla Costituzione. Sembra essere difronte alla classica coperta troppo corta, con il rischio di lasciare scoperti sia i piedi che la testa.

Le misure anticrisi e l’andamento dell’occupazione in Italia negli ultimi dodici mesi

Dati alla mano, l’introduzione del blocco dei licenziamenti ha coinciso con un calo drastico delle cessazioni mensili dei rapporti di lavoro rispetto al 2019, tra licenziamenti e dimissioni.

Questo risulta dalla lettura del Rapporto del Mercato del Lavoro 2020 redatto da INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e altri enti.

INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e altri - Comunicato rapporto sul mercato del lavoro 2020 del 25 febbraio 2021
Scarica il comunicato stampa

Il veto sui licenziamenti individuali per motivi economici e collettivi, ormai in vigore da più di un anno, è stato prorogato dal Decreto Sostegni fino al 30 giugno 2021, mentre per le aziende che fruiranno dei trattamenti di integrazione salariale a far data dal 1° aprile il via libera è ulteriormente spostato al 31 ottobre 2021.

Nella media dei primi tre trimestri del 2020, secondo la rilevazione sulle forze di lavoro, gli occupati diminuiscono di 470 mila unità, il 2 per cento in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Nei primi sei mesi del 2020, le persone che hanno iniziato un lavoro sono 436 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con una flessione del 30,2 per cento, mentre 490 mila persone in più hanno concluso un lavoro nello stesso periodo, un aumento del 62,2 per cento rispetto al 2019.

La diminuzione dei licenziamenti, imposta dall’alto, non è abbastanza per compensare il calo delle nuove assunzioni ad opera delle aziende che si trovavano, e si trovano tutt’ora, coinvolte in una crisi senza precedenti.

Anzi, un intervento così incisivo nel brevissimo termine ha sì “congelato” milioni di posti di lavoro, ma con il trascorrere del tempo ha avuto lo svantaggio di ritardare quegli aggiustamenti strutturali necessari per mantenere la competitività delle imprese.

Ecco forse perché i padri costituenti, nel citato articolo 4, hanno previsto con riferimento alla Repubblica un’azione di promozione di condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e non di iniziative dirette volte a creare posti di lavoro in maniera artefatta.

Queste ultime, infatti, rischiano di creare forti squilibri ed effetti negativi sul funzionamento fisiologico del mercato del lavoro.

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