Professionisti: dati PC utilizzabili anche senza autorizzazione

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

Il professionista non invoca il segreto professionale? Allora i dati del PC saranno utilizzabili da Gdf o Agenzia delle Entrate anche senza autorizzazione giudiziaria. Ecco l'ultima pronuncia in materia della Corte di Cassazione.

Professionisti: dati PC utilizzabili anche senza autorizzazione

Se il professionista - ovvero il suo delegato - non invoca il segreto professionale, è legittima l’acquisizione dei dati dal suo PC, per la successiva utilizzabilità ai fini fiscali, anche senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, prevista in caso dell’apertura coattiva dei contenitori.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6486/2019.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 6486/2019
Dati prelevati dal pc del professionista utilizzabili anche senza specifica autorizzazione giudiziaria, ma solo in alcuni casi: ecco cosa affermano gli ermellini in una recente e molto interessante pronuncia.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da un professionista avverso una serie di avvisi di accertamento recanti le risultanze di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.

In particolare la GdF aveva effettuato un accesso domiciliare presso l’abitazione del ricorrente, sede anche del suo studio professionale di odontoiatra.

Nel corso dell’accesso i militari avevano acquisito dati estratti dall’hard disk del computer rinvenuto all’interno dei locali, riguardanti radiografie effettuate nei confronti dei clienti, sulla base dei quali era stato ricostruito induttivamente il volume di affari del professionista.

A parere del contribuente gli atti erano stati acquisiti illegittimamente perché i militari non erano in possesso della specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica richiesta in caso di opposizione del segreto professionale, pur avendo ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria trattandosi di accesso domiciliare.

Il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, ma respinto dai giudici d’appello e avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità dell’acquisizione dei dati da parte della GdF per difetto della necessaria autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del professionista con condanna al pagamento delle spese.

La decisione - Nel caso di specie i verificatori avevano effettuato un accesso presso il domicilio del contribuente, sede anche del suo studio professionale.

L’articolo 52, comma 1 del DPR 633/1972 dispone che, oltre all’autorizzazione di natura amministrativa rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono i verificatori, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione sia necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Il professionista ha lamentato l’illegittima acquisizione dei dati dal proprio computer perché, pur avendo i militari l’autorizzazione di cui al citato comma 1 dell’articolo 52, nel caso specifico era necessaria la specifica autorizzazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo.

Tale norma sancisce che è

in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale .”

A parere dei giudici di cassazione tale doglianza è infondata perché detta specifica autorizzazione è necessaria solo nell’ipotesi in cui il professionista eccepisca effettivamente il segreto professionale.

In assenza di tale specifica opposizione, è da ritenersi “legittima l’estrazione della copia dell’hard disk del computer del contribuente pur in assenza della specifica autorizzazione di cui al comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.”

Il medesimo principio vale nel caso di assenza del professionista, quando le operazioni di accesso e verifica sono condotte alla presenza del delegato del contribuente il quale, pur dotato dei poteri di delega, non abbia sollevato alcuna contestazione riguardo alla presunta violazione del segreto professionale.

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che:

le garanzie difensive, anche in relazione al disposto dell’art. 12 della I. n. 212/2000, non richiedono la necessaria presenza della parte e che, in ogni caso, anche quando il contribuente, in occasione della notifica del processo verbale di constatazione assume di avere avuto conoscenza di detta acquisizione, alcuna contestazione fu in quella sede sollevata

Nel caso in esame i militari, per procedere all’operazione di back-up dei dati archiviati nell’hard disk del computer dello studio professionale, si sono avvalsi della collaborazione del personale presente, “sicché anche sotto questo profilo è da escludere che detta operazione sia equiparabile ad apertura coattiva dei contenitori indicati nel comma 3 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, che necessita dell’autorizzazione ivi prescritta.”

La Corte ha inoltre ribadito un principio oramai consolidato per cui “in materia tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.”

Anche sotto quest’ultimo aspetto non è stata rilevata alcuna violazione di diritto costituzionalmente garantiti in quanto, come più volte ribadito, l’accesso domiciliare era stato debitamente autorizzato dal procuratore della Repubblica.

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