Formazione continua avvocati, crediti da conseguire entro il prossimo 31 dicembre

Il 31 dicembre 2019 si conclude il triennio di formazione obbligatoria per gli avvocati: regole generali, compensazione dei crediti e casi di esonero.

Formazione continua avvocati, crediti da conseguire entro il prossimo 31 dicembre

Il 31 dicembre 2019 si conclude il triennio di formazione obbligatoria per gli avvocati: entro la fine dell’anno i professionisti iscritti all’albo dovranno conseguire i crediti formativi previsti per il triennio 2017-2019, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 2014, che ha dato attuazione alla norma contenuta nell’art. 11 della legge sull’ordinamento della professione forense (Legge n. 247/2012).

Tale norma, com’è noto, ha consacrato l’obbligo di formazione anche per gli avvocati, prevedendo che:

"L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia".

La regola impone a coloro che esercitano l’attività forense di curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale (da qui la denominazione «formazione continua»), attraverso la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento.

Formazione continua avvocati: i destinatari dell’obbligo formativo

L’obbligo di formazione sorge con l’iscrizione all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale.

Destinatari dell’obbligo sono pertanto gli avvocati iscritti all’albo, gli avvocati stabiliti e gli iscritti in sezioni speciali dell’albo, nonché gli iscritti in altri elenchi e registri.

Allo stesso tempo destinatario è anche il tirocinante abilitato al patrocinio, vista la possibilità di esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica.

L’obbligo di formazione vige anche nel caso in cui non vi sia esercizio effettivo della professione, ad eccezione delle ipotesi di esenzione e di esonero espressamente previste dall’art. 15 del Regolamento.

Formazione continua avvocati: le attività formative

La formazione continua comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale.

Di qui la previsione, da un lato, di attività di aggiornamento, dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle conoscenze già acquisite (quali incontri su rassegne di giurisprudenza, presentazione di novità legislative, seminari su aggiornamenti normativi, tavole rotonde su argomenti e casi giuridici), dall’altro, di attività di formazione, da intendere in senso lato, come attività volte all’acquisizione di competenze ulteriori e diverse, anche in materie interdisciplinari.

Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo:

  • i master;
  • i corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
  • i corsi su specifici temi di qualificazione professionale;
  • i corsi per ottenere l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  • la scuola forense integrativa del tirocinio;
  • la scuola per i difensori d’ufficio;
  • i corsi per i mediatori professionali.

L’attività formativa può essere svolta anche a distanza (e-learning o streaming) purché sia possibile il controllo della partecipazione.

Viene prevista altresì l’attività di autoaggiornamento che comprende sia attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti, sia quelle volte alla preparazione di lezioni, relazioni o materiale didattico per le attività formative.

Si ricorda che ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati predispone semestralmente il Piano dell’offerta formativa (POF) contenente il programma delle attività utili all’acquisizione dei crediti formativi che intende promuovere nel semestre successivo.

Formazione continua avvocati: le altre attività

L’art. 13 del Regolamento individua un ampio novero di altre attività che concorrono all’assolvimento dell’obbligo formativo. Fra queste rientrano:

  • lo svolgimento di relazioni e lezioni;
  • pubblicazioni in materie giuridiche;
  • contratti di insegnamento in materie giuridiche;
  • partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro;
  • partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense.

Formazione continua avvocati: formazione in Italia e all’estero

L’avvocato può scegliere liberamente le iniziative alle quali partecipare, sia dal punto di vista dei contenuti che a livello geografico, con possibilità di svolgere attività di formazione sia in Italia che all’estero, sulla base delle proprie esigenze e necessità.

Per il riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, qualora non vi sia un Protocollo d’Intesa, l’interessato può presentare domanda di riconoscimento al COA di appartenenza corredata dall’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell’evento formativo.

Si rammenta invece che per quanto riguarda la formazione svolta in modalità e-learning ovvero in streaming, essa non potrà essere riconosciuta valida ove non sia stata previamente accreditata.

Formazione continua avvocati: contenuto dell’obbligo formativo

L’obbligo formativo si assolve mediante la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative accreditate e tramite l’acquisizione dei relativi crediti formativi.

Il periodo di valutazione dei crediti ha durata triennale. L’attuale triennio di riferimento è iniziato il 1° gennaio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2019.

Per ciascun iscritto, l’obbligo comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, all’elenco o al registro.

Nell’ipotesi in cui tale decorrenza non coincida con l’inizio del triennio, la valutazione dell’obbligo avverrà su base annuale, fino al naturale riallineamento, con la previsione di un obbligo minimo di 20 CF, di cui 3 CF nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi, deontologia professionale).

Il numero di Crediti Formativi necessari da acquisire nel triennio è pari a 60 CF.

Di questi, almeno 9 CF devono essere conseguiti nelle materie formative obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Inoltre, si prevede che ogni anno l’iscritto debba conseguire almeno 15 CF, al fine di evitare di concentrare l’adempimento dell’obbligo nel corso di un periodo ristretto, di cui 3 CF nelle materie obbligatorie.

Si specifica che i crediti acquisiti mediante Formazione a distanza non possono in ogni caso superare il 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

Formazione continua avvocati: compensazione dei crediti

Il Regolamento consente di operare una compensazione dei crediti fra un anno e l’altro. Ciò significa che nel rispetto del minimo previsto di 15 CF per ciascun anno, è possibile conseguire un numero diverso e superiore di crediti e poi compensarli tra un anno e l’altro fino al raggiungimento del totale previsto di 60 CF.

Questo principio incontra tuttavia delle limitazioni, se si considera che:

  • la compensazione è consentita per un massimo di 5 CF maturati nell’ambito dello stesso triennio formativo,
  • la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive nel medesimo triennio.
  • la compensazione non può riguardare i crediti relativi alle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento forense e previdenza).

Formazione continua avvocati: esenzioni ed esoneri

Sono esentati dall’obbligo formativo:

gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale in virtù di incarichi elettivi in organi istituzionali di rilievo nazionale o locale, per il periodo del loro mandato (art. 20, comma 1 L. 247/2012)

  • gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
  • i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
  • i docenti e i ricercatori confermati delle università’ in materie giuridiche.

Si precisa che gli avvocati che chiedono la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 (la cd. sospensione volontaria) restano comunque soggetti all’obbligo formativo.

Ai casi di esenzione, si aggiungono poi le ipotesi di esonero su richiesta dell’interessato, qualora ricorrano situazioni di temporaneo impedimento, quali:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
  • cause di forza maggiore;
  • altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

L’iscritto è tenuto a documentare al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento: l’esonero infatti ha efficacia limitatamente a tale periodo e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.

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