Anche i contributi a fondo perduto regionali a copertura di finanziamenti ottenuti per far fronte alle difficoltà economiche dovute al Covid sono esenti da tassazione, come quelli standard. Gli importi non concorrono a determinare la base imponibile né ai fini dell'IRES, né ai fini dell'IRAP. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 521 del 29 luglio 2021.
Sono esenti da tassazione anche i contributi a fondo perduto regionali a copertura di finanziamenti ottenuti per far fronte alle difficoltà economiche dovute al Covid. Allo stesso modo di altri aiuti e bonus, gli importi non concorrono a determinare la base imponibile ai fini IRES e IRAP.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 521 del 29 luglio 2021 nella quale analizza nel dettaglio le caratteristiche dell’agevolazione in questione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 521 del 29 luglio 2021
- Articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Contributo regionale erogato per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Contributi a fondo perduto regionali a copertura di finanziamenti esenti da tassazione
Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente che, per evitare il collasso dell’azienda a causa dell’emergenza Covid-19, ha chiesto e ottenuto un finanziamento bancario. Grazie a un bando regionale, l’importo sarà parzialmente coperto da un contributo a fondo perduto.
Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se è possibile applicare lo stesso trattamento valido per la formula standard.
L’articolo 10 bis del Decreto Ristori prevede una esenzione dalla tassazione per le varie tipologie di bonus e aiuti Covid.
La misura è stata recentemente modificata dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis: è stato abrogato il comma 2 che legava l’applicabilità della detassazione al rispetto dei limiti e delle condizioni definite dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Con la risposta all’interpello numero 521 del 19 luglio 2021, arriva il via libera sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione:
Tenuto conto che la citata norma si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”, il contributo concesso dalla citata Regione risulta riconducibile agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell’IRES, né ai fini dell’IRAP.
Contributi a fondo perduto regionali, quando sono esenti da tassazione?
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine, l’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori).
Per i soggetti esercenti impresa, arte o professione, ma anche per i lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura e da chiunque erogati per far fronte all’emergenza Covid, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per valutare l’applicabilità della detassazione ai contributi a fondo perduto regionali a copertura di un finanziamento, l’Agenzia delle Entrate ne analizza le caratteristiche:
- il contributo è erogato come sovvenzione diretta del 20 per cento dell’importo di un nuovo finanziamento concesso per coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia Covid;
- la sovvenzione nasce per stimolare la domanda di nuova finanza da destinare “alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale”;
- lo scopo ultimo è quello di “garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione” che l’emergenza causata dal Covid-19 ha messo a rischio;
- il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un modello per autocertificare di avere subito perdite di fatturato o incrementi dei costi “in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa”.
Sulla base degli elementi forniti, sembrano esserci tutte le carte in regola per confermare che i contributi a fondo perduto regionali non concorrono a determinare la base imponibile, né ai fini dell’IRES, né ai fini dell’IRAP, allo stesso modo di altri aiuti Covid.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto regionali a copertura di finanziamenti esenti da tassazione