Il conteggio degli interessi decorre dalla data del versamento

In caso di istanza di rimborso al contribuente devono essere restituite le somme maggiorate degli interessi che maturano al compimento di ogni semestre successivo alla data del versamento, escluso il primo: lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 11262 del 2023

Il conteggio degli interessi decorre dalla data del versamento

Nel caso di istanza di rimborso, le somme da restituire al contribuente devono essere maggiorate degli interessi di cui all’art. 44 del DPR 602/73, che maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento.

Ciò indipendentemente dalla buona o mala fede dell’Amministrazione finanziaria, in quanto gli interessi hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita.

Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 11262 del 28 aprile 2023.

Interessi da calcolare dalla data del versamento: la posizione della Corte di Cassazione

La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia riguardante un mancato rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate.

La causa è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto, in ordine al quantum debeatur, che la decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare fosse dalla presentazione della prima istanza, attesa l’efficacia retroattiva dell’art. 2, comma 1, DLgs. n. 201 del 2011.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del DL n. 201 del 2011, dell’art. 4 del DL n. 16 del 2012, per avere la CTR fatto decorrere gli interessi relativi alla somma da rimborsare dalla presentazione della originaria istanza e non dall’entrata in vigore dell’art. 2, co. 1-quater, del DL n. 201 del 2011, data a partire dalla quale, ferma restando la questione relativa all’effettiva spettanza del rimborso, il credito sarebbe divenuto esigibile.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

A riguardo, in tema di rimborso d’imposte, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del DPR n. 602 del 1973, di modo che maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre.

Tuttavia, a decorrere dall’1 gennaio 2008, tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall’art. 1, comma 139, L. n. 244 del 2007, disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non modificando né integrando la normativa previgente.

Fatta questa premessa la Corte si è prodigata a definire la natura delle somme dovute a titolo di interessi maturati sui crediti di imposta che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Tali crediti, in effetti, non sono dovuti a titolo moratorio, non essendovi mora dell’Amministrazione, né derivano dall’impiego di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell’esborso pecuniario che hanno in precedenza effettuato versando al Fisco una somma di denaro che deve essere loro restituita.

L’interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento del denaro in precedenza versato. In altre parole hanno natura compensativa e non moratoria.

In definitiva, quindi, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 DLgs. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita.

Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi non prendendo in considerazione, ai fini di cui all’art. 44 DLgs. n. 602 del 1973, la data risalente del versamento, ma quella, successiva, di presentazione dell’istanza cartacea, ovvero dell’originaria domanda di rimborso.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network