Concorsi per le scuole pubbliche: nessuna ritenuta alla fonte per i premi

Rosy D’Elia - Imposte

Concorsi per le scuole: sui premi nessuna ritenuta alla fonte. L'esclusione si applica ai premi destinati a enti o istituzioni pubbliche o con finalità sociali e benefiche. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 114 del 21 aprile 2020.

Concorsi per le scuole pubbliche: nessuna ritenuta alla fonte per i premi

Concorsi per le scuole pubbliche, quale tassazione per le vincite? Ai premi destinati a enti o istituzioni pubbliche, o con finalità sociali o benefiche, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 30 del DPR numero 600 del 1973.

Si tratta di una esclusione prevista dal “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”.

A chiarire la tassazione da applicare in caso di iniziative che prevedono dei premi è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 114 del 21 aprile 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla normativa di riferimento è l’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società del settore energetico che si occupa, in particolare, di produzione e di commercializzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed alternative.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 114 del 21 aprile 2020
Concorsi e operazioni a premio - esclusione articolo 6, d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Concorsi per le scuole pubbliche: nessuna ritenuta alla fonte per i premi

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate perché ha intenzione di bandire un concorso per le scuole pubbliche per “diffondere il Programma d’Azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

I premi in palio saranno assegnati direttamente alla scuola, non a singole classi o a singoli alunni, e sono i seguenti:

  • un impianto fotovoltaico per il primo classificato;
  • premi in denaro per il secondo e il terzo classificato.

Alla luce delle attività in programma, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento fiscale da applicare ai premi previsti.

Due sono le ipotesi prospettate:

Tra le due vie possibili, la società ritiene di poter non applicare la ritenuta alla fonte sui premi riconosciuti alle scuole pubbliche vincitrici.

E con la risposta all’interpello numero 114 del 21 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate approva la linea indicata dal contribuente e conferma l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 30 del DPR numero 600 del 1973.

Concorsi per scuole pubbliche, come applicare la giusta tassazione a premi e vincite

Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce il quadro normativo su cui si basano i chiarimenti.

Innanzi tutto si chiarisce che “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”, secondo quanto stabilito dal TUIR, rientrano tra i redditi diversi.

I premi e le vincite costituiscono “reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.

E il documento specifica:

“L’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio”.

L’aliquota della ritenuta deve essere applicata come segue:

  • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;
  • 25% per cento in ogni altro caso.

Ma per applicare il corretto trattamento fiscale ai premi, bisogna far riferimento anche al “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” approvato con il DPR numero 430 del 26 ottobre 2001.

Ed è proprio in questo provvedimento che la risposta all’interpello numero 114 del 21 aprile 2020 affonda le sue radici.

L’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica prevede, infatti, che non si considerano concorsi o operazioni a premio “le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.

Ne deriva che sui premi, erogati alle scuole vincitrici dell’iniziativa proposta dalla società, non si applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, solitamente prevista.

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