Compensazione con F24: la stretta nell’anno in corso

Salvatore Cuomo - Imposte

Una rapida disanima dei provvedimenti contenuti nella legge di Bilancio 2024 riguardanti la stretta alle compensazioni con F24 dei crediti tributari

Compensazione con F24: la stretta nell'anno in corso

I commi da 94 a 98 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023 n° 213 modificano le disposizioni fino ad ora adottate con riguardo alle compensazioni a mezzo F24.

Partendo dall’esame del comma 94 con esso viene disposto che i soggetti che intendono effettuare la compensazione di crediti saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non solo per le somme seguenti, come attualmente in vigore:

  • i crediti IVA;
  • i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • i crediti per imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • i crediti IRAP;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Anche per i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL si dovrà utilizzare le stesse modalità che, come vedremo più avanti, dovranno essere definite con apposito provvedimento predisposto di concerto tra direttore dell’Agenzia delle Entrate e i Direttori generali di INPS e INAIL.

Compensazione con F24: la stretta nell’anno in corso

Di seguito riportiamo il testo del comma 94 lettera a):

“94. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».”

La lettera b) del comma 94 prevede una disposizione in deroga alla facoltà di compensazione dei crediti prevista dallo Statuto del contribuente:

“b) dopo il comma 49 quater è inserito il seguente:

«49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».”

Per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Su questo punto, a parere di chi scrive, la norma si deve interpretare nel senso che, qualora sia in corso una rateizzazione questa sia sufficiente per non considerare le cartelle interessate dal piano di rateizzo nella verifica del superamento della soglia dei 100mila.

Si dovrà tuttavia attendere gli opportuni chiarimenti di prassi a conferma di questa personale lettura.

Compensazioni con F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Al fine di ridurre i costi di riscossione riconosciuti dall’Erario al sistema bancario, il comma 95 dispone che i versamenti delle imposte possano essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui vengano effettuate compensazioni anche parziali non solo di crediti tributari ma anche dei crediti previdenziali.

In questo senso, viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite tali servizi solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero.

Ora la compensazione anche parziale di crediti tributari e previdenziali comporterà la presentazione del modello F24 per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

“95. All’articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

  • « a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;
  • b) la lettera b) è abrogata.”

Compensazioni con F24: da quando si applicano le novità 2024

Il comma 96 indica la decorrenza dei provvedimenti in commento:

“96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. non ci sarebbe nulla da aggiungere data la sua apparente semplicità di lettura se non fosse per i potenziali effetti di quanto determinato dal successivo comma 98 per il quale probabilmente non sarà così almeno per alcune tipologie di compensazioni.”

Compensazioni con F24: per l’efficacia è necessario un provvedimento

È importante la lettura del testo del comma 98:

“98. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.”

La disposizione subordina l’effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94, e quelle del comma 97 riguardo ai crediti contributivi, ad un provvedimento che dovrà essere adottato d’intesa tra AdE, INPS e INAIL.

Tale provvedimento dovrà definirne le effettive modalità di applicazione, anche progressiva.

Non è detto quindi che la data indicata dal comma 96, il 1 luglio 2024, sarà una decorrenza definitiva per l’applicazione dei nuovi criteri a tutte le fattispecie di compensazione. Anche il richiamo alla progressività dell’efficacia delle nuove norme apre a potenziali scenari differenti.

Peraltro la norma non stabilisce un termine entro il quale dovrà essere emanato il provvedimento in questione. Siamo pertanto, malgrado l’apparente definitività della decorrenza stabilita al comma 96, di fronte a una modifica del calendario degli adempimenti ancora da scoprire.

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