Carta Dedicata a Te, lo stop con ADI e Naspi non è per tutti: chi può entrare nella lista beneficiari

Alessio Mauro - Leggi e prassi

La Carta Dedicata a Te 2026 è incompatibile con altre misure di sostegno, tra cui l'ADI e la Naspi. Lo stop non è però per tutti: ecco chi potrà rientrare nella lista dei beneficiari

Carta Dedicata a Te, lo stop con ADI e Naspi non è per tutti: chi può entrare nella lista beneficiari

La Carta Dedicata a Te attende la formalizzazione delle liste definitive dei beneficiari.

Dopo la fase che ha impegnato i comuni, conclusasi il 13 ottobre 2026, sarà l’INPS a formalizzare l’elenco delle famiglie che potranno ottenere il contributo di 500 euro per le spese alimentari di prima necessità.

Tra i temi al centro dell’attenzione resta l’incompatibilità della card prepagata con le misure di sostegno al reddito già in vigore, dall’assegno di inclusione (ADI) fino alla Naspi.

Un veto che non è però generalizzato: il decreto attuativo fissa al 3 agosto la data di verifica, lasciando salve le attribuzioni e richieste dei benefici effettuate successivamente.

Carta Dedicata a Te 2026, nella liste dei beneficiari anche i titolari di ADI, Naspi e altri sostegni dopo il 3 agosto

Le regole per l’estrazione dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026 sono contenute nel decreto attuativo del MASAF adottato il 24 giugno 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026.

Oltre ai requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare e all’ISEE, una disposizione specifica è prevista di modo da riconoscere il bonus spesa alle famiglie in difficoltà ma rimaste fuori dal circuito dei benefici economici previsti a livello statale o locale.

L’articolo 2, che racchiude le regole sui beneficiari, prevede infatti che il contributo non spetta ai nuclei familiari percettori di ADI, carta acquisti o altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

In aggiunta, restano fuori dalla platea i nuclei in cui almeno uno dei componenti risulti percettore di Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni - CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno riconosciuta dallo Stato in caso di disoccupazione.

La verifica non è però dinamica, ma ancorata alla situazione esistente a una specifica data, ossia quella di entrata in vigore del decreto. Il 3 agosto rappresenta quindi lo spartiacque usato dall’INPS, nell’estrazione dei beneficiari.

Lo confermano le FAQ diffuse dall’ANCI: l’INPS ha effettuato la generazione delle liste verificando nei suoi sistemi che tutti i componenti del nucleo familiare non abbiano beneficiato di pagamenti relativi ad una delle prestazioni di sostegno entro il 3 agosto, applicando il controllo d’incompatibilità in un’unica elaborazione massiva basata sulle banche dati presenti alla data di pubblicazione del decreto e sulla DSU valida a quella stessa data

Dagli stagionali ai nuclei con ADI in fase di rinnovo: chi entra nelle liste dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026

La staticità della procedura di verifica delle incompatibilità comporterà quindi l’inserimento negli elenchi dei destinatari del bonus spesa, attesi entro il 23 ottobre 2026, anche di nuclei nei quali in data successiva al 3 agosto è presente un componente che percepisce l’ADI o ad esempio la Naspi.

Per quel che riguarda l’indennità di disoccupazione, un caso tipico è quello dei lavoratori stagionali del settore turistico e balneare, regolarmente impiegati nel corso dell’estate e che successivamente - al termine del contratto - hanno potuto presentare domanda di accesso all’indennità di disoccupazione.

Fermi restando gli altri requisiti richiesti, la percezione della Naspi dopo il 3 agosto non rende incompatibile l’assegnazione della card prepagata per le spese di prima necessità.

Stessa situazione anche per i beneficiari di ADI nel periodo successivo al 3 agosto, e qui è bene soffermarsi sulle ipotesi di rinnovo.

L’assegno di inclusione dura 18 mesi dopo la prima richiesta (12 mesi dalla seconda volta in poi), con un mese di sospensione prima di poter fare nuovamente domanda.

Se i primi 18 mesi sono scaduti a giugno o luglio, a luglio/agosto il nucleo si trovava nel mese di attesa e non percepiva l’ADI. In caso di domanda di rinnovo inviata a settembre, non trova applicazione la regola del veto all’assegnazione della carta Dedicata a Te.

Anche in questo caso, infatti, la fotografia al 3 agosto immortala il nucleo come “non percettore di ADI". Tecnicamente, quindi, il nucleo supera lo sbarramento dell’incompatibilità temporale.

Vale la pena specificare, però, che pur in presenza di tutti i requisiti l’assegnazione del bonus spesa fa i conti con le risorse previste in ciascun territorio.

Pertanto, anche chi soddisfa pienamente tutti i requisiti e supera lo “sbarramento” dell’incompatibilità temporale potrebbe rimanere escluso dal contributo di 500 euro, dato che il numero di carte disponibili per ciascun Comune è limitato e segue l’ordine rigido delle graduatorie stilate dall’INPS.