Bonus Sud sui contributi, istruzioni INPS su somministrazione e tredicesima

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Bonus Sud sui contributi dovuti, nuove istruzioni INPS. La decontribuzione è applicabile anche in caso di somministrazione e come funziona per i lavoratori marittimi? Accessibile in maniera parziale sulla tredicesima: restituzione delle somme con la denuncia di gennaio. A soffermarsi su alcuni aspetti particolari è il messaggio INPS numero 72 dell'11 gennaio 2021.

Bonus Sud sui contributi, istruzioni INPS su somministrazione e tredicesima

Bonus Sud sui contributi dovuti, dall’INPS arrivano nuove istruzioni su aspetti particolari. La decontribuzione è accessibile anche in caso di contratto di somministrazione? E come si fa a individuare la sede per i lavoratori marittimi? La tredicesima rientra nell’agevolazione?

A questo domande fornisce risposta il messaggio numero 72 ell’11 gennaio 2021, illustrando nel dettaglio le condizioni da rispettare e le regole da seguire per beneficiare dello sgravio riservato al Mezzogiorno.

L’articolo 27 del Decreto Agosto prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Riconosciuta solo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, la misura è stata prorogata con una progressiva riduzione della percentuale fino al 2029 dalla Legge di Bilancio 2021, e riguarda i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che prevedono lo svolgimento dell’attività lavorativa in una delle regioni che seguono:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Bonus Sud sui contributi dovuti, istruzioni INPS su somministrazione e tredicesima

La decontribuzione è accessibile anche in caso di contratto di somministrazione? Dipende dalla sede dell’Agenzia di somministrazione. È questa la prima domanda a cui il messaggio INPS numero 72 del 2021 risponde.

Per arrivare a questa conclusione bisogna considerare alcuni fattori:

  • la sede di lavoro deve trovarsi in una delle regioni del Sud indicate, ma può essere anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda dove il lavoratore dipendente svolge la sua attività;
  • nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione che assume il ruolo di datore di lavoro per l’accesso al bonus sud sui contributi dovuti;
  • gli stessi adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione, in relazione a questi obblighi l’utilizzatore, infatti, è coinvolto come responsabile in solido.

Alla luce di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro, bisogna considerare il territorio di riferimento dell’Agenzia di somministrazione e non dell’utilizzatore, il soggetto presso il quale il lavoratore svolge la sua attività.

Il documento chiarisce:

“Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore”.

Bonus Sud sui contributi dovuti, istruzioni INPS su lavoratori marittimi

E se la sede è un requisito fondamentale per l’accesso al bonus Sud sui contributi dovuti, qual è il modo per le imprese armatoriali per verificare la possibilità di beneficiare dell’esonero del 30%?

Prima di ogni altro dettaglio, bisogna chiarire in questo caso la sede è la nave, ovvero “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (cfr. l’art. 136 cod. nav.)”.

Alla luce di questo primo chiarimento, l’INPS sottolinea che ne hanno diritto gli armatori con lavoratori che operano su navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

“Il riferimento al compartimento marittimo d’iscrizione della singola nave rappresenta un elemento formale, oggettivo e certo, anche ai fini del collegamento della nave stessa con uno specifico territorio”.

Il documento, inoltre, chiarisce che l’agevolazione contributiva spetta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi dei territori interessati.

Per concludere la panoramica sui lavoratori marittimi, l’INPS illustra anche una serie di altre agevolazioni, non cumulabili con il bonus Sud n quanto basate su uno sgravio contributivo totale.

AgevolazioneLavoratori interessatiRiferimento normativo
Esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998
Esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998
esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali art. 88, del D.L. n. 104/2020

Bonus Sud sui contributi dovuti, istruzioni INPS sulla possibilità di applicarlo alla tredicesima

L’ultimo dubbio sciolto dall’INPS riguarda la tredicesima e la possibilità di applicare il bonus Sud per i contributi dovuti.

Via libera ma in maniera parziale per il 2020:

“In considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre”.

Diversamente, i datori di lavoro che hanno calcolato l’esonero sull’intera tredicesima devono procedere con la restituzione delle somme con la denuncia di competenza di gennaio 2021 utilizzando la causale: “M317” con il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020”.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 72 dell’11 gennaio 2021.

INPS - Messaggio numero 72 dell’11 gennaio 2021
Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità. Chiarimenti.

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