Ape Sociale 2023: scadenza 31 marzo per la prima tranche di domande

Vanda Soranna - Pensioni

Scadenza 31 marzo per la prima tranche di domande di accesso all'Ape Sociale 2023. Seconda finestra entro il 15 luglio, ci sarà tempo in ogni caso fino al 30 novembre ma saranno prese in considerazione le richieste solo in caso di risorse economiche disponibili

Ape Sociale 2023: scadenza 31 marzo per la prima tranche di domande

Tra le novità della legge di bilancio (legge n.197 del 29 dicembre 2022), la proroga e il rifinanziamento dell’Ape Sociale fino a dicembre 2023 consente ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti di anticipare la pensione senza attendere i 67 anni di età previsti dalla legge Fornero oppure i 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

Poiché non sono stati modificati i termini di presentazione delle domande, anche quest’anno, è possibile presentare la richiesta di certificazione dei requisiti per l’Ape Sociale entro la scadenza del 31 marzo 2023.

La legge prevede una seconda finestra di accesso entro il 15 luglio mentre le domande tardive, presentate comunque entro il 30 novembre 2023, saranno prese in considerazione solo nel caso di risorse economiche disponibili.

Ape Sociale 2023: entro il 31 marzo la prima tranche di domande

L’Ape Sociale, introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2017 (legge n.232 del 2016) e prorogata fino ad oggi, è una misura di accompagnamento alla pensione che consente ai lavoratori di chiedere il collocamento a riposo con 63 anni di età e un’anzianità contributiva variabile da 30 a 36 anni.

L’assegno mensile viene finanziato dallo Stato e pagato dall’INPS fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione, a condizione che il lavoratore non sia già titolare di pensione diretta in Italia o all’estero.

Le categorie di lavoratori interessate dalla misura sono:

  • disoccupati cessati dal rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale (art.7 legge 15 luglio 1966 n.604) o scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori a tempo determinato disoccupati devono aver svolto, nei 36 mesi precedenti, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e devono aver concluso il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione Naspi;
  • lavoratori che, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/1992), o un parente o affine di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. L’anzianità contributiva richiesta è, anche in questo caso, di almeno 30 anni;
  • invalidi civili con capacità lavorativa ridotta in percentuale pari o superiore al 74 per cento, in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori dipendenti, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva, che, al momento della richiesta, abbiano svolto, da almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno sei negli ultimi sette, una delle professioni gravose indicate nell’allegato 3 della legge 234 del 2021.

In tutti i casi è richiesta l’iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive o esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione separata.

I requisiti di anzianità contributiva sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. L’anzianità contributiva richiesta agli operai edili, ai ceramisti e ai conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, si riduce invece a 32 anni.

Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i contributi pagati in Italia con quelli versati all’estero, in paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nei paesi extracomunitari che hanno una convenzione con lo Stato italiano.

Ape Sociale 2023: l’importo dell’assegno

L’importo dell’Ape Sociale non può superare i 1500 euro mensili: coincide infatti con il trattamento di pensione calcolato nel momento della richiesta, se non supera i 1500 euro mensili, o alla cifra di 1500 euro al mese per le pensioni di importo superiore.

INPS eroga la prestazione in 12 mensilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il pagamento dell’Ape Sociale non è compatibile con altri trattamenti di sostegno al reddito, con l’indennizzo per cessazione di attività commerciale e con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa che comporti un reddito superiore agli 8.000 euro lordi all’anno.

Le attività di lavoro autonomo sono invece consentite ai percettori di Ape Sociale, se non generano un reddito superiore a 4.800 euro lordi annui. Infine, la Circolare INPS n. 62 del 25 maggio 2022 ha chiarito la compatibilità di Ape Sociale con il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Emergenza e l’indennità straordinaria ISCRO.

Il trattamento di Ape Sociale non può infine essere integrato al minimo o rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo come avviene per la pensione ordinaria. Non dà infine diritto alla tredicesima mensilità.

Ape Sociale 2023: presentazione della domanda

Per presentare domanda, è necessario chiedere il riconoscimento dei requisiti di accesso ad Ape Sociale entro il 31 marzo (prima istanza), il 15 luglio (seconda istanza) o 30 novembre e poi presentare la domanda di trattamento vera e propria.

La richiesta può essere presentata on line, nell’area riservata del portale INPS, accedendo alla pagina dedicata alla prestazione Ape Sociale.

Le richieste vengono evase fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che per il 2023 ammontano a 64 milioni di euro e le prime stime riportano numeri elevati di lavoratori che potranno accedere alla misura, nel corso dell’anno (circa 20.000 beneficiari nel 2023).

Gli stanziamenti già previsti per gli anni dal 2024 al 2028 lasciano ben sperare in una proroga anche per gli anni a venire.

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