Sgravio contributivo contratti di solidarietà: circolare INPS 98/2018

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Circolare INPS numero 98 del 26 settembre 2018: istruzioni in materia di sgravio contributivo sui contratti di solidarietà.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: circolare INPS 98/2018

L’INPS ha emanato oggi la circolare numero 98 del 26 settembre 2018 in materia di sgravio contributivo sui contratti di solidarietà.

In particolare, l’INPS ricorda che con il decreto interministeriale 2/2017, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017.

Nella normativa in oggetto sono contenute importanti novità rispetto al passato:

  • le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro;
  • altra rilevante novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio;
  • l’istituto, inoltre, non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.

Nello specifico, con la circolare numero 98/2018, si forniscono le istruzioni operative e le modalità per:

  • il recupero delle riduzioni contributive;
  • l’ambito soggettivo di applicazione;
  • la misura, la durata dello sgravio;
  • l’iter istruttorio a vantaggio delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno diritto a valere sulle risorse stanziate per il 2017.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero risorse 2017
File pdf con la circolare INPS numero 98 del 26 settembre 2018

Agevolazioni contributi INPS da contratti di solidarietà: ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Per l’anno 2017 sono soggetti beneficiari della riduzione contributiva:

  • le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Agevolazioni contributi INPS contratti di solidarietà: iter istruttorio

Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni CIGS conguagliate riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori dalle aziende deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva ai sensi del D.L. n. 510/96 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017 (allegato n. 3).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.

Le aziende non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 4.

Agevolazioni contributi INPS contratti di solidarietà: calcolo della riduzione contributiva

La riduzione dell’orario contrattuale va commisurata e la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/96, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

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