Il disinvestimento dal fondo Eurizon giustifica il tenore di vita sinteticamente accertato

Accertamento tributario: la presunzione di maggiori redditi accertati sinteticamente dall'Amministrazione finanziaria si considera superata quando il contribuente dimostra e documenta la disponibilità di redditi esenti o già tassati. Ecco cosa afferma l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 12414 del 21 maggio 2018.

Il disinvestimento dal fondo Eurizon giustifica il tenore di vita sinteticamente accertato

La presunzione di maggiori redditi accertati sinteticamente dall’Amministrazione finanziaria a seguito del sostenimento di spese per incrementi patrimoniali, si considera superata quando il contribuente dimostra e documenta la disponibilità di redditi esenti o già tassati che possano consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata proprio a tali ulteriori redditi.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 12414 depositata il 21 maggio 2018.

Accertamento tributario Irpef: il disinvestimento dal fondo Eurizon giustifica il tenore di vita sinteticamente accertato
Ordinanza Corte di Cassazione numero 12414 depositata il 21 maggio 2018

Il fatto – Il giudizio verte sul ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado, favorevole al contribuente, con cui è stato confermato l’annullamento di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo al 2006, con cui veniva rideterminato in maniera sintetica il reddito imponibile del contribuente in relazione ad una spesa per incrementi patrimoniali.

L’Amministrazione finanziaria lamenta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 600/1973 avendo i giudici della Commissione Tributaria Regionale affermato che, ai fini del superamento della presunzione “sarebbe stato sufficiente provare, per l’anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato.”

Nel caso di specie il contribuente aveva dimostrato e documentato che gli acquisti patrimoniali erano stati finanziati dal disinvestimento di fondi e da “altre disponibilità finanziarie, comprovate per tabulas e riconosciute dall’Ufficio.”

I giudici di cassazione hanno ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La decisione – La controversia ruota attorno alla corretta interpretazione della presunzione contenuta nell’articolo 38, vigente ratione temporis, con cui l’Ufficio poteva determinare in maniera sintetica il reddito il reddito complessivo netto del contribuente “in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali”.

Trattandosi di presunzione relativa, la stessa è superabile dietro dimostrazione, adeguatamente documentata, che il maggior reddito determinabile sinteticamente è costituito “in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.”

A parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’onere della prova, è sufficiente provare la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato, come correttamente statuito dalla CTR.

La norma, infatti, non richiede alcuna prova aggiuntiva a carico del contribuente in merito alla destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali o alla loro provenienza, se non la dimostrazione dell’esistenza delle somme occorrenti per gli acquisti operati.

In relazione al perimetro della prova contraria, i giudici di Cassazione hanno ulteriormente chiarito che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”

A ben vedere, pertanto, la norma esige qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, esenti o già assoggettati a imposizione definitiva e, “pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Alla luce di tali principi, se il contribuente riesce ad ancorare a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità della propria maggior capacità contributiva e riesce a dimostrare che i redditi determinati sinteticamente non sono stati utilizzati per finalità estranee all’accertamento (ad esempio per un ulteriore investimento finanziario), la presunzione deve ritenersi superata e i redditi accertati ascritti a redditi regolarmente dichiarati.

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