Sopravvenienza attiva: accertabile quando è certa, anche senza annotazione in bilancio

Emiliano Marvulli - Imposte

Le imposte dirette sulla sopravvenienza attiva si applicano in riferimento all'esercizio in cui la posta attiva acquista certezza. Non conta il momento in cui l'eliminazione della posta passiva viene contabilmente annotata in bilancio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Sopravvenienza attiva: accertabile quando è certa, anche senza annotazione in bilancio

Ai fini delle imposte dirette, una sopravvenienza attiva deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza.

A tal fine non rileva il momento in cui l’eliminazione della posta passiva sia stata contabilmente annotata in bilancio perché, se così fosse, si lascerebbe al contribuente, a cui spetta l’annotazione, la scelta del periodo di imposta a lui più conveniente in cui renderne possibile all’ufficio il recupero a tassazione.

Sono queste le conclusioni della Sentenza della Corte di Cassazione n. 2517/2024.

Sopravvenienza attiva: accertabile quando è certa, anche senza annotazione in bilancio

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno di imposta 2006 afferente la mancata rilevazione, per il 2006, di una sopravvenienza attiva.

Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto appello.

La CTR ha accolto l’appello, confermando, ai fini IRES, la ripresa fiscale relativa alla omessa contabilizzazione e dichiarazione di sopravvenienze attive imponibili.

Sul punto la società ha opposto uno specifico motivo di ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 109, primo comma, del TUIR, lamentando l’errore nella parte in cui la CTR ha ritenuto corretto l’avviso di accertamento che contesta alla società contribuente un’asserita sopravvenienza attiva a fronte di debiti iscritti a bilancio negli esercizi precedenti, in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di riferire all’esercizio oggetto di accertamento la certezza in merito all’esistenza di tale posta.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso e lo hanno rigettato.

Il rilievo in argomento riguarda passività iscritte a bilancio, originate da costi dedotti negli anni precedenti, avendo l’Agenzia accertato, a carico del periodo d’imposta 2006, una sopravvenienza attiva per insussistenza di passività, peraltro non rilevata in bilancio.

Sopravvenienza attiva assoggettata a imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

Sul tema, l’Ordinanza n. 20608/2023 ha precisato che una sopravvenienza attiva, intendendosi per questa il venir meno di un costo contabilmente rappresentato da uno storno di fattura o dall’emissione di una nota di credito, deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza.

A tal fine non rileva, dunque, il momento in cui l’eliminazione della posta passiva sia stata contabilmente annotata, perché se così fosse si renderebbe derogabile il principio della imputazione per competenza. Rileva, invece, il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza della inesistenza della posta passiva, e cioè il momento in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venir meno della posta passiva.

Nel caso di specie, la società contribuente ha dedotto la tesi per cui una sopravvenienza attiva è imponibile (e accertabile) solo nell’esercizio in cui ricorre, alternativamente, l’emersione in bilancio ovvero l’acquisizione della giuridica certezza dell’inesistenza della posta passiva ossia che essa consegua in modo oggettivo ed incontrovertibile, da atti e fatti giuridicamente rilevanti.

A parere della Corte di Cassazione tale tesi è contraria agli orientamenti giurisprudenziali in tema di sopravvenienza attiva rilevante ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

La tesi, incentrata sulla necessità dell’annotazione in bilancio della posta attiva quale condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della potestà accertativa dell’ufficio ex art. 88 TUIR, finisce, infatti, per lasciare il contribuente, cui compete l’annotazione, arbitro dell’emersione della sopravvenienza, rimettendogli in sostanza la scelta del periodo di imposta a lui più conveniente in cui renderne possibile all’ufficio il recupero a tassazione.

In questo quadro, va, dunque, inteso il corretto richiamo ai principi giurisprudenziali richiamati in virtù del quale occorre fare riferimento unicamente al criterio di “emersione della sopravvenienza attiva, per cui tale componente può essere legittimamente recuperato a tassazione nell’esercizio in cui lo stesso si sia palesato e se ne siano accertati i presupposti.

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