Lavoro notturno, la definizione e i chiarimenti dell’INL

Eleonora Capizzi - Lavoro

Lavoro notturno, come funziona? L'INL con la nota n. 1050 del 26 novembre 2020 fornisce la definizione e offre chiarimenti sulla figura del lavoratore notturno anche riguardo al suo inserimento all'interno della contrattazione collettiva. Le precisazioni riguardano principalmente la corretta individuazione del periodo notturno che secondo la legge consiste in sette ore consecutive di lavoro svolte tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Lavoro notturno, la definizione e i chiarimenti dell'INL

Lavoro notturno, come funziona? L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1050 del 26 novembre 2020, fornisce una definizione dettagliata e apporta chiarimenti in merito all’individuazione del lavoratore notturno.

Precisazioni necessarie all’inquadramento in materia di contrattazione collettiva che, peraltro, fanno seguito a numerose richieste di delucidazioni dal momento che questo particolare tipo di lavoro è soggetto ad una disciplina particolare.

Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.

Lavoro notturno, la definizione e i chiarimenti dell’INL: perché è importante inquadrarlo

Il lavoro notturno non si definisce così soltanto perché viene svolto di notte.

La legge, infatti, individua una precisa fascia oraria entro cui collocarlo: può considerarsi un “lavoratore notturno” colui che lavora durante il periodo notturno, ovvero da mezzanotte alle 5 del mattino, almeno tre ore corrispondenti al suo tempo di lavoro normale (si escludono, per esempio, i turni notturni una tantum).

La ragione per cui è importante inquadrare esattamente questo tipo di lavoro sta nel fatto che, a causa della sua particolarità di orari, questo è soggetto a discipline specifiche sia per quanto riguarda la retribuzione sia per la maturazione dei requisiti pensionistici e non solo.

Tant’è che il lavoro notturno, a norma del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è assolutamente vietato per determinate categorie di soggetti, quali:

  • donne gestanti;
  • minori di 18 anni;
  • lavoratrici madri con prole di età inferiore a 3 anni, oppure il lavoratore padre in alternativa alla madre;
  • lavoratrice/lavoratore che sia l’unico genitore affidatario fino al compimento del 12° anno di età del bambino;
  • lavoratrici o lavoratori con a carico un soggetto che rientra tra quelli indicati dalla Legge 104.

Una precisazione importante, neanche la contrattazione collettiva non può mai violare i limiti imposti dalla noma ma può, viceversa, ampliare la platea dei soggetti esclusi.

Altro aspetto di non poco conto è quello riferito alla retribuzione: per i turni notturni la retribuzione è più alta e viene stabilita in misura diversa dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

E ancora, il lavoro notturno è considerato usurante, ragione per cui chi lo svolge matura prima i requisiti minimi per accedere alla pensione.

Ebbene, se i lavoratori svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno tra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5.

Il documento dell’INAIL, in estrema sintesi, cita le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/2003 per poi individuarne la portata alla luce della contrattazione collettiva nazionale.

Lavoro notturno, la definizione e i chiarimenti dell’INL

In riferimento al “periodo notturno” l’Ispettorato riporta le indicazioni offerte dall’ art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 secondo cui:

  • il “periodo notturno” è quel lasso di tempo di almeno sette ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  • si deve far riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale ai fini del conteggio delle ore.

Due elementi da cui discende il chiarimento definitivo dell’Ispettorato.

E ancora, la figura del lavoratore notturno nella norma viene indicata come:

  • lavoratore che lavora durante il periodo notturno - da mezzanotte alle 5 del mattino- almeno tre ore corrispondenti al suo tempo di lavoro normale (si escludono, per esempio, i turni notturni una tantum).
  • lavoratore che impiega, nel corso del periodo notturno, almeno una parte del suo orario lavorativo secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (ad esempio chi ha un turno che inizia e termina a cavallo della mezzanotte).

La norma specifica che, qualora manchi una disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno chi svolge per almeno tre ore un’attività lavorativa di notte per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, limite minimo riproporzionato in caso di part-time.

Lavoro notturno: l’INAIL inquadra la normativa di riferimento

La nota 1050 del 26 novembre richiama la norma ma, allo stesso tempo, specifica diverse questioni demandando però, in linea generale, l’inquadramento definitivo alla contrattazione collettiva.

INL- Nota 1050 del 26 novembre 2020- lavoro notturno
Lavoratore notturno – definizione – chiarimenti.

Innanzitutto, con riferimento all’individuazione del periodo notturno, l’INL intende chiarire la definizione fornita dal legislatore, e ne estende la portata in questo senso:

Il periodo che rileva (...), infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7)”.

In seconda battuta, l’Ispettorato chiarisce la dicitura “tempo normale di lavoro” in riferimento al lavoro svolto di notte che è quello che il lavoratore è tenuto a svolgere contrattualmente e, quindi, stabilmente.

È dal conteggio orario indicato ne contratto collettivo di riferimento, dunque, che bisogna partire per comprendere se si tratta o meno di lavoro notturno.

Solo in assenza di una contrattazione collettiva infatti, interviene la norma, altrimenti è il contratto collettivo che deve indicare sia il numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite dalla legge), come anche il numero delle giornate per cui lavorare di notte comporta la definizione di lavoratore notturno.

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