Infortuni sul lavoro: tutela INAIL ordinaria anche al rappresentante per la sicurezza

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Gli incidenti che capitano ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni sono considerati infortuni sul lavoro. Pertanto si applica la tutela ordinaria INAIL

Infortuni sul lavoro: tutela INAIL ordinaria anche al rappresentante per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di infortunio beneficiano della tutela INAIL ordinaria.

L’infortunio che accade durante lo svolgimento delle loro funzioni, infatti, si considera un infortunio sul lavoro e pertanto è compreso nella tutela assicurativa.

Lo precisa l’Istituto nella circolare n. 23 pubblicata lo scorso 1° giugno.

Eventuali infortuni occorsi ai RLS vengono considerati ai fini del calcolo della posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro.

Infortuni sul lavoro: tutela INAIL ordinaria anche al rappresentante per la sicurezza

L’INAIL con la circolare n. 23 pubblicata il 1° giugno 2023, fornisce chiarimenti in merito agli infortuni che accadono ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Si tratta delle persone che, come specificato all’articolo 2, comma 1, lett. i) del testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008), sono incaricate di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza del posto di lavoro.

Il documento specifica la prassi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, dei rappresentanti territoriali (RLST) e di quelli di sito produttivo (RLSSP).

Dato che queste sono figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività svolta dai RLS assume la caratteristica di vera e propria attività lavorativa.

Gli infortuni che occorrono nell’esercizio delle loro funzioni sono considerati come infortuni sul lavoro e pertanto sono compresi nella tutela assicurativa INAIL ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il RLS è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori, con oneri a carico del datore di lavoro.

La tutela ordinaria per gli infortuni è esclusa solamente nel caso in cui venga accertata l’assenza dell’occasione di lavoro, e quindi che l’evento si riferisca al cosiddetto rischio elettivo del lavoratore.

Con questa locuzione, precisa la Cassazione, si intende:

“tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (sentenza n. 17917/2017).”

Rappresentanti per la sicurezza: eventuali infortuni sono considerati ai fini della determinazione di tariffe e premi

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dato che sono lavoratori dipendenti che operano nel contesto di una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della tariffa ordinaria in vigore.

Il rischio assicurato delle lavorazioni dell’impresa comprende anche quello legato all’esercizio dell’attività dei RLS. La loro attività, pertanto, non deve essere classificata a parte ai fini del premio assicurativo.

Gli eventuali infortuni dei responsabili, dunque, vengono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro.

Gli unici due casi di esclusione applicati finora dall’Istituto riguardano gli infortuni che occorrono durante il normale percorso di andata e ritorno da casa e lavoro, che sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, e gli infortuni per contagio da Covid.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INAIL n. 23/2023.

INAIL - Circolare n. 23 del 1° giugno 2023
Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network