Quali sono i termini di decadenza e prescrizione per il congedo di paternità obbligatorio? I chiarimenti dall'INPS
Il congedo di paternità obbligatorio si prescrive e decade entro dei termini specifici.
A fornire i chiarimenti sull’applicazione di tali termini è l’INPS nel messaggio pubblicato il 17 dicembre sul proprio sito istituzionale.
Vediamo quali sono i parametri da considerare per non perdere la prestazione.
Congedo di paternità: quali sono i termini di decadenza e prescrizione?
Nel messaggio n. 4301 pubblicato il 17 dicembre, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo di paternità obbligatorio, la prestazione che spetta ai padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari.
Si tratta di un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) distinta dal congedo di paternità facoltativo. Consiste, infatti, di un diritto autonomo del papà, ovvero indipendente dal beneficio che spetta alla madre e aggiuntivo rispetto a quest’ultimo. Il congedo facoltativo comporta invece la rinuncia di un giorno da parte della mamma e la fruizione della stessa giornata da parte del papà.
I chiarimenti forniti dall’Istituto riguardano in particolare i termini di prescrizione e decadenza del congedo, cioè da quando non è più possibile fare domanda e si perde il diritto alla prestazione.
Secondo quanto specificato dall’INPS, per quanto riguarda il termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine stabilito all’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138/1943 e previsto per l’indennità di malattia, ovvero il termine di un anno dal giorno in cui la prestazione è dovuta.
Pertanto, dato che la prestazione può essere richiesta dai due mesi prima la data presunta del parto, il termine di prescrizione si calcola a partire da tale data.
Ricordiamo che il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito fino ai 5 mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia) oppure durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Bisogna ad ogni modo sempre tenere conto del termine indicato dall’Istituto.
Per quanto riguarda, invece, il termine di decadenza, l’INPS precisa come si debba essere applicata la disposizione contenuta all’articolo 47, comma 3, del DPR n. 639/1970, e quindi il termine di un anno.
“Avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.”
In linea generale, per poter beneficiare del congedo di paternità, i neo papà devono comunicare il periodo di stop al datore di lavoro almeno 5 giorni prima dell’effettiva astensione, anche facendo riferimento alla data presunta del parto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo di paternità: dopo quanto tempo si perde?