Sospensione contributi INPS: scadenza 20 maggio per correggere il flusso Uniemens

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sospensione contributi INPS: entro il 20 maggio correzione del flusso Uniemens di febbraio e marzo 2020 inviato senza indicare il codice di riferimento. Le istruzioni per le aziende che devono procedere con la rettifica nel messaggio numero 1789 del 28 aprile 2020.

Sospensione contributi INPS: scadenza 20 maggio per correggere il flusso Uniemens

Sospensione contributi INPS: scadenza 20 maggio per le aziende che devono procedere con la correzione del flusso Uniemens per i mesi di febbraio e marzo 2020 per le denunce da presentare entro il 31 marzo e il 30 aprile 2020.

Le istruzioni riguardano le aziende che hanno messo in pausa i versamenti secondo quanto stabilito dai provvedimenti per far fronte all’emergenza coronavirus, prima il Decreto Cura Italia e poi il Decreto Liquidità.

I dettagli nel messaggio numero 1789 del 28 aprile 2020.

INPS - Messaggio numero 1789 del 28 aprile 2020
Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020.

Sospensione contributi INPS: scadenza 20 maggio per correggere il flusso Uniemens di febbraio e marzo 2020

La comunicazione arriva per rispondere alle richieste di chiarimento da parte delle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributi INPS prevista nei due decreti chiave per far fronte all’emergenza coronavirus, in particolare:

Le aziende che hanno inviato il flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 e di marzo 2020, quindi con scadenza 31 marzo 2020 e 30 aprile 2020, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, inserendo il codice sospensione e il relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro il 20 maggio 2020.

Il messaggio numero 1789 del 28 aprile 2020 specifica:

“Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti”.

I codici di riferimento sono rintracciabili in altri due documenti diffusi dall’INPS:

Sospensione contributi INPS, correzione flusso Uniemens entro il 20 maggio: le istruzioni per le aziende committenti

Nel messaggio, inoltre, l’INPS fornisce specifiche indicazioni anche per le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata che, allo stesso modo, hanno inviato il flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità di riferimento.

Per correggere il flusso Uniemens devono procedere come segue:

  • coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25” (codice non chiave della denuncia);
  • coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice “26” (codice non chiave della denuncia);
  • per l’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, il riferimento è il codice “27” (codice non chiave della denuncia).

Per il flusso di marzo 2020, invece, è possibile rintracciare i riferimenti delle modifiche direttamente nel messaggio numero 1754 del 24 aprile 2020.

INPS - Messaggio numero 1754 del 24 aprile 2020
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime indicazioni operative.

Infine l’INPS conclude:

“Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n. 23/2020.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

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