Congedo per invalidità: come riscattare i periodi per la pensione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Congedo per malati oncologici o affetti da malattie invalidanti: dall'INPS arrivano le istruzioni per il riscatto dei periodi a fini pensionistici

Congedo per invalidità: come riscattare i periodi per la pensione

I lavoratori e le lavoratrici affette da malattie oncologiche, invalidanti e croniche hanno diritto a un periodo di congedo di massimo 2 anni.

Tale periodo può essere riscattato interamente a fini pensionistici.

Nella circolare n. 108/2026, l’INPS fornisce tutte le istruzioni per fare domanda, dai requisiti all’onere da pagare.

Come funziona il congedo per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

La legge n. 106 del 2025 ha introdotto una serie di misure per tutelare e sostenere i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Tra queste anche la possibilità, per i dipendenti pubblici e privati, di ottenere un congedo dal lavoro, continuativo o frazionato, per un periodo di massimo 2 anni in caso di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, attestata dal medico di medicina generale o da uno specialista che opera presso strutture pubbliche o private accreditate.

Durante tale periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Ad ogni modo, chi beneficia del congedo può ricevere anche eventuali altri benefici economici o giuridici.

La fruizione del congedo comincia a partire dal momento in cui si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, che spettano ai dipendenti a qualunque titolo.

Il periodo di congedo di due anni non viene calcolato ai fini dell’anzianità di servizio né a fini previdenziali. C’è però la possibilità di inviare all’INPS una domanda di riscatto, in maniera simile a come avviene per i periodi di studio universitario.

I dipendenti che hanno fruito del congedo, infatti, possono riscattare il periodo versando i relativi contributi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la prosecuzione volontaria.

Quali periodi si possono riscattare

I periodi di congedo che si possono riscattare non possono superare il limite massimo di 24 mesi e, particolarmente importante, devono essere successivi al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge che ha previsto il congedo.

I periodi ammessi a riscatto non rientrano:

  • nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
  • nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria.

Quanto costa il riscatto e come fare domanda

I periodi oggetto di riscatto sono valutati esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

L’onere per il riscatto, quindi, è calcolato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione previdenziale di riferimento.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di congedo ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

L’onere versato è deducibile ai fini fiscali dal reddito complessivo dal soggetto che lo ha sostenuto.

La domanda di riscatto va inviata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo dal diretto interessato o da un suo superstite.

La domanda all’INPS si invia online da sito istituzionale, accedendo all’apposita sezione “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”. In alternativa è possibile rivolgersi al contact center o ai patronati.

Il periodo oggetto della domanda di riscatto deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, che è stato sospeso. A questo proposito, l’interessato deve fornire la documentazione che dimostra come il rapporto di lavoro sia stato concesso e fruito ai sensi della legge.

In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo.

INPS - Circolare n. 108 del 22 ottobre 2026
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