No al rimborso dell’IVA afferente alle migliorie sui beni di terzi

Nessun rimborso IVA per le spese necessarie a realizzare opere di miglioramento eseguite su beni immobili in comodato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 10110 del 28 maggio 2020.

No al rimborso dell'IVA afferente alle migliorie sui beni di terzi

Non spetta il rimborso dell’eccedenza dell’IVA afferente alle spese per la realizzazione di opere di miglioramento eseguite su beni immobili in comodato poiché si tratta di operazioni non riconducibili alla fattispecie di acquisto di beni ammortizzabili.

In tale ipotesi la sussistenza di tutti i requisiti per la detrazione dell’IVA non comporta automatico riconoscimento del diritto al rimborso, che costituisce una facoltà di natura eccezionale. Questo il sunto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 10110/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 10110 del 28 maggio 2020
No al rimborso dell’IVA afferente alle migliorie sui beni di terzi. A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 10110 del 28 maggio 2020.

La sentenza – La controversia attiene alla richiesta di rimborso dell’IVA da parte di una società, relativa all’eccedenza dell’imposta detraibile in relazione a spese sostenute per il miglioramento di beni immobili di proprietà di terzi e detenuti dalla contribuente in comodato.

Avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate la società ha proposto ricorso, rigettato sia dalla CTP che dalla CTR.

A parere del giudice d’appello, pur ammettendo la detraibilità dell’IVA andava escluso il diritto al rimborso, non venendo in rilievo un’imposta assolta per l’acquisto di beni ammortizzabili, in quanto relative a beni di terzi non autonomamente separabili al termine del periodo di utilizzo.

Avverso la decisione la società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, terzo comma lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver escluso il diritto della società al rimborso dell’eccedenza dell’IVA detraibile in quanto relativa all’acquisto di beni non ammortizzabili, benché fosse stata accertata l’inerenza del relativo costo.

La censura è stata ritenuta priva di pregio dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

L’art. 30, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, prevede la facoltà del contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile all’atto della presentazione della dichiarazione in presenza di alcune condizioni, alternativamente previste, tra cui quella per cui tale eccedenza di riferisca all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili (lett.c).

Ai sensi della disposizione citata, il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile richiede il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione.

In merito al primo aspetto i giudici di cassazione hanno assunto che assume rilevanza l’acquisizione, in via definitiva, “dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo, e dei relativi rischi (cd. disponibilità economica del bene)”.

In tal senso, il bene acquisito in leasing è equiparabile al bene acquistato mentre tale assimilazione va esclusa con riferimento al bene ammortizzabile acquisito in nuda proprietà, difettando in questa ipotesi il potere di godimento e di utilizzo del bene medesimo e, dunque, del potere di fatto sul bene, necessario per l’utilizzo dello stesso in funzione degli scopi dell’impresa.

In ordine, invece, al secondo aspetto il collegio di legittimità ha dichiarato che “sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.

Se ne deduce, pertanto, che la sola strumentalità del bene non è sufficiente, posto che il concetto di “strumentalità” non è sovrapponibile con quello di “ammortizzabilità” e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni.

Nel caso in esame l’imposta non si riferisce all’acquisto di beni ma alla realizzazione di opere di miglioramento (su beni immobili di terzi) e, in quanto tale, è fuori dalla previsione dell’art. 30, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, poiché non riconducibile alla fattispecie di acquisto di beni.

A riguardo, la sussistenza delle condizioni per la detrazione dell’IVA non implica, di per sé, l’automatico riconoscimento del diritto al rimborso della stessa, “in quanto l’innegabile centralità sistematica del principio di neutralità non impone necessariamente un vincolo di biunivocità delle situazioni, tale per cui non si possa dare l’una in difetto dell’altro e viceversa”.

Il diritto al rimborso, infatti, costituisce una facoltà di natura eccezionale prevista al fine di consentire agli operatori economici che effettuano operazioni di investimento un più veloce recupero dell’imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria.

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