Regime forfettario: diritti d’autore dentro il limite dei ricavi e compensi

Il calcolo del limite di 65.000 euro per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario con più attività genera ancora diversi dubbi sulle regole in caso di compensi da cessione dei diritti d'autore.

Regime forfettario: diritti d'autore dentro il limite dei ricavi e compensi

Regime forfettario, come fare il calcolo del limite di 65.000 euro per i contribuenti con più attività?

Le regole sono chiare nel caso di contribuenti titolari di partita IVA con diversi codici ATECO ma restano ancora molti dubbi su chi riceve compensi da cessione dei diritti d’autore.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito è chiara e resta ancorata alla risposta fornita nel lontano 2008.

Un’interpretazione, quella contenuta nella risoluzione n. 311/E, che è frutto di forti dibattiti e discussioni tra professionisti e che merita di essere citata quando si parla di calcolo dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA multiattività.

Sono molti i professionisti che, oltre ad emettere fattura per le prestazioni di servizio svolte, percepiscono compensi per prestazioni qualificabili come cessione dei diritti d’autore. Si pensi, ad esempio, ad un avvocato che scrive per una rivista specializzata e che, per tale tipologia di prestazione, riceve compensi tramite contratto di cessione dei diritti d’autore.

In tal caso, non essendo stata emessa fattura ed essendo l’attività svolta differente da quella del proprio codice ATECO di riferimento, bisogna considerare i compensi percepiti nel calcolo del limite per l’accesso al regime forfettario.

Facciamo di seguito il punto in merito alla posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario, calcolo limite 65.000 euro con più attività: il caso della cessione dei diritti d’autore

I titolari di partita IVA con più codici ATECO devono considerare, nella determinazione del totale dei ricavi conseguiti ai fini della verifica dei limiti di accesso al regime forfettario, l’ammontare complessivo di ricavi e compensi incassati per tutte le attività esercitate.

Il limite complessivo non dovrà essere superiore a 65.000 euro.

Cosa succede invece nel caso di ricavi conseguiti per attività diverse, come nel caso dei diritti d’autore?

Secondo i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli eventi organizzati dalla stampa specializzata, nella verifica dei limiti per l’accesso al regime forfettario si considerano anche i proventi fuori campo IVA qualificabili come redditi da lavoro autonomo, come ad esempio i diritti d’autore.

Questa categoria di compensi deve quindi essere sommata a quelli relativi all’attività professionale svolta dal titolare di partita IVA e concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo da considerare per la verifica del limite di 65.000 euro.

Ancor prima del debutto del regime forfettario e delle importanti novità introdotte a partire dallo scorso 1° gennaio Duemiladiciannove, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso la stessa considerazione in merito ai limiti per l’accesso al regime dei minimi, con la risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008.

Chiarimenti che risultano tutt’oggi validi, nonostante le modifiche normative intercorse negli ultimi anni.

Il caso riguardava un giornalista titolare di partita IVA con regime fiscale agevolato e che, oltre all’attività di lavoro autonomo, effettuava prestazioni qualificabili come cessione dei diritti d’autore.

La richiesta di chiarimenti riguarda uno dei dubbi e delle criticità più forti per i titolari di partita IVA che esercitano più attività, ovvero quali sono i compensi da considerare per il calcolo del limite di permanenza o accesso al regime fiscale agevolato (65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).

Regime forfettario 2022 e cessione dei diritti d’autore: i compensi si sommano

I compensi percepiti in relazione alle cessioni dei diritti d’autore sono considerati redditi da lavoro autonomo, secondo quando stabilito dall’articolo 53, comma 2, lettera b del TUIR.

Tale tipologia di reddito beneficia di un regime fiscale di particolare vantaggio, considerando che secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 54 del TUIR:

tali redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

È proprio per via della detassazione prevista e degli ulteriori profili di vantaggio fiscale previsti dal regime forfettario che l’Agenzia delle Entrate ha posto specifici paletti.

La risoluzione n. 311/E/2008, preceduta dalla circolare n. 13/E/2016, aveva chiarito che in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro (n.d.r. 65.000 euro per il regime forfettario 2019), stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono.

Quello che l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato è che, in sostanza, per la verifica del limite per l’accesso al regime dei minimi (oggi in vigore solo in via residuale e sostituito dal nuovo regime forfettario), è necessario considerare la posizione del contribuente nel suo insieme, non la specifica attività svolta.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 311/E/2008
Regime forfettario e cessione diritti d’autore: la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito al calcolo del limite d’accesso o permanenza

Cessione dei diritti d’autore caratterizza l’attività svolta dalla partita IVA forfettaria

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è che, nel caso oggetto dell’interpello,

“la cessione dei diritti d’autore avviene nell’ambito della professione giornalistica, contribuendo a dimensionare e caratterizzare l’attività complessivamente svolta dal contribuente.”

I compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d’autore si devono pertanto sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite massimo per l’accesso al regime forfettario.

Oltre a concorrere a tale limite, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

“qualora la cessione di diritto d’autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l’operazione soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all’imposta sostitutiva prevista dal comma 105 della legge n. 244 del 2007.”

Una posizione soggetta a diverse critiche.

Se il giornalista in regime forfettario scrivesse un libro di ricette, remunerato mediante cessione dei diritti d’autore, tale attività sarebbe comunque caratterizzante rispetto alla professione giornalistica?

La riconducibilità diretta del diritto d’autore all’attività svolta dal professionista appare tutt’altro che scontata ed immediata e, mancando ulteriori chiarimenti da parte delle Entrate, restano molti dubbi su quando tali compensi si debbano sommare o no.

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