Pensione esodati, al vaglio le domande per la nona salvaguardia: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pensione esodati: spirata il 2 marzo 2021 la scadenza per presentare domanda, l'INPS con la circolare numero 39 pubblicata nella stessa giornata, fornisce un riepilogo dei requisiti di accesso alla nona salvaguardia. Ecco tutte le informazioni relative a requisiti, domanda e decorrenza.

Pensione esodati, al vaglio le domande per la nona salvaguardia: le istruzioni INPS

Pensione esodati: spirata la scadenza del 2 marzo 2021 per presentare l’istanza di accesso, l’INPS offre un quadro generale delle informazioni relative alla nona salvaguardia.

Le istruzioni contenute nella circolare numero 39 del 2 marzo 2021 sono rivolte ai lavoratori che, in forza dell’ultima Legge di Bilancio 2021, sono stati ammessi al regime delle decorrenze precedenti all’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche se i requisiti per il pensionamento vengono maturati successivamente al 31 dicembre 2011.

Una platea che, a detta dell’Istituto, include circa 2.400 lavoratori rimasti esclusi dalla tutela pensionistica in seguito alla Legge Fornero che, per accedere al beneficio, hanno presentato l’apposita istanza agli enti di competenza - INPS o INL - entro la scadenza del 2 marzo 2021.

Pensione esodati, al vaglio le domande per la nona salvaguardia: le istruzioni INPS

Con la circolare numero 39 pubblicata il 2 marzo l’INPS realizza una panoramica sulle tipologie di lavoratori e sui criteri di ammissione alla salvaguardia, attualmente al vaglio degli enti che hanno ricevuto l’apposita istanza.

Si tratta di un reticolo a dir poco complesso che comprende categorie di lavoratori, non sempre omogenee, a cui vengono applicati criteri di ammissione differenti.

La norma di riferimento, come anticipato, è l’articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021) che include nello scivolo i seguenti lavoratori:

Lavoratori ammessiCriteri di ammissione
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
  • autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
  • almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
  • anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
  • Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
  • anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
  • a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
  • a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
lavoratori cessati (articolo 1, comma 194, lettera b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
  • Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato
  • Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;
  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022

I soggetti, quindi, che abbiano inoltrato la domanda in tempo entro la scadenza del 2 marzo e rispettano i requisiti sopra indicati, potranno accedere alla nona salvaguardia.

Pensione esodati, nona salvaguardia: il monitoraggio delle domande e decorrenza

L’Istituto, secondo quanto dallo stesso riportato e secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, procede alle attività di monitoraggio decorsi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio e, quindi, dal 3 marzo 2021.

Le verifiche sono eseguite a seconda della data di cessazione del rapporto di lavoro che - specifica l’INPS - con riguardo ai genitori in congedo deve intendersi la data di entrata in vigore della manovra 2021, ossia dal 1° gennaio 2021.

L’ammissione delle domande seguirà l’ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento risorse e, per tale ragione, una volta raggiunti i limiti di spesa non potranno essere valutate ulteriori domande di pensionamento.

E ancora, i benefici per la nona salvaguardia sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti a fronte dei seguenti tetti di spesa:

  • 34,9 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 33,5 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 26,8 milioni di euro per l’anno 2023,;
  • 16,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 3,2 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.

I trattamenti pensionistici concessi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio.

Per ogni ulteriore dettaglio o chiarimento si rimanda al testo integrale della circolare numero 39.

INPS - circolare numero 39 del 2 marzo 2021
Scarica la circolare INPS su Articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona
salvaguardia)

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