Pensione esodati, nona salvaguardia: domanda INL con scadenza al 2 marzo

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pensione esodati: domanda all'INL entro la scadenza del 2 marzo per alcune tipologie di lavoratori, per l'ottenimento della nona salvaguardia pensionistica prevista dalla legge di Bilancio 2021. L'INL fornisce le istruzioni con la nota numero 860 del 15 febbraio 2021.

Pensione esodati, nona salvaguardia: domanda INL con scadenza al 2 marzo

Pensione esodati: domande all’INL per ottenere la certificazione del diritto alla nona salvaguardia pensionistica da presentare entro la scadenza del 2 marzo 2021.

Con la nota numero 860 del 5 febbraio 2021 l’INL fornisce le istruzioni per le categorie di lavoratori, diversi da quelli per cui è competente soltanto l’INPS, che rientrano nella giurisdizione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

La nona salvaguardia, approvata dall’ultima Legge di Bilancio permette ai circa 2.400 lavoratori rimasti esclusi dalla tutela pensionistica in seguito alla riforma Fornero (legge n. 214/2011) di andare in pensione secondo i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011.

La platea dei beneficiari contempla i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, con le relative fattispecie.

Di questi 2.400 lavoratori, una parte deve inoltrare la domanda di accesso alla sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente.

La nota dell’INL fornisce le indicazioni su questa specifica procedura, sui lavoratori interessati e sulle modalità operative.

Pensione esodati, nona salvaguardia: domanda INL con scadenza al 2 marzo

L’Ispettorato, con il documento di prassi numero 860 pubblicato il 5 febbraio 2021, si rivolge a quelle tipologie di lavoratori elencate alle lettere c), d) ed e) del comma 346, art. 1 della legge del 30 dicembre 2020, numero 178 (Legge di Bilancio 2021).

Costoro rientrano nelle categorie di lavoratori di competenza dell’INL a cui, in forza della nona misura intervenuta a sostegno delle categorie di lavoratori esclusi dalla tutela pensionistica, è concesso l’accesso alla pensione secondo i requisiti in vigore prima del 31 dicembre 2011, l’anno della riforma Fornero.

Una platea variegata il cui minimo comune multiplo è l’essere stati esclusi dalla tutela pensionistica in seguito alla riforma citata e composta, in estrema sintesi, seguenti soggetti:

  • lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con il datore di lavoro o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
  • lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

L’elenco completo, con i relativi richiami normativi e i requisiti specifici è riportato nel testo della nota dell’INL che prevede tre macrocategorie di lavoratori suddivise in ulteriori sottogruppi.

INL - nota numero 860 del 5 febbraio 2021
Scarica la nota INL su Nona procedura di salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) – Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA

Pensione esodati, nona salvaguardia: l’inoltro della domanda

I lavoro che rientrano nelle categorie sopracitate, per l’ammissione alla salvaguardia, devono quindi produrre un’istanza di accesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a pena di decadenza, entro la scadenza del 2 marzo 2021.

La domanda deve essere corredata da un documento di identità in corso di validità e da ulteriori documenti che attestino la presenza della condizioni oggettive per partecipare alla salvaguardia.

La sede dell’Ispettorato territorialmente competente è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne nell’ipotesi di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile.

In quest’ultimo caso l’istanza va presentata presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro corrispondente alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti.

Le istanze, inoltre, potranno essere trasmesse personalmente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti sedi attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, si ricorda che i lavoratori che si riconoscono nel profilo degli «autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011», non sono regolati dalla circolare in esame e devono presentare istanza di accesso esclusivamente all’Inps secondo modalità già rese note lo scorso mese dallo stesso Istituto (messaggio numero 195 del 18 gennaio 2021) e sempre entro la scadenza del 2 marzo 2021 a pena di decadenza.

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