Legge di Bilancio 2021, novità pensioni: arriva la nona salvaguardia per gli esodati

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Arriva con la Legge di Bilancio 2021 la nona salvaguardia per gli esodati. Si tratta di una novità del pacchetto pensioni, alla quale potranno accedere 2.400 soggetti rimasti senza lavoro e tutele dopo la riforma Fornero del 2011. Ecco come funziona e chi può accedere.

Legge di Bilancio 2021, novità pensioni: arriva la nona salvaguardia per gli esodati

Nona salvaguardia esodati, è questa una delle novità del pacchetto pensioni della Legge di Bilancio 2021.

Sono 2.400 i soggetti che potranno andare in pensione con le regole vigenti al 31 dicembre 2011, ovvero con i requisiti antecedenti all’entrata in vigore della riforma Fornero.

Si tratta di una platea ristretta ed inferiore al numero di esodati rimasti senza tutele dopo la modifica ai requisiti per l’accesso alla pensione. Secondo i dati dell’INPS, sono circa 4.500 i lavoratori rimasti senza tutele, platea che stando alle cifre fornite dagli stessi esodati sale a 6.000 persone.

La Legge di Bilancio 2021 apre ad una nuova salvaguardia che però non chiude totalmente uno dei nodi principali della riforma delle pensioni entrata in vigore nel 2012.

Facciamo il punto sulle novità in materia di pensioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 e nello specifico vediamo come funziona la nuova salvaguardia per gli esodati.

Legge di Bilancio 2021, novità pensioni: arriva la nona salvaguardia per gli esodati

Sono i commi da 346 a 348 della Legge di Bilancio 2021 licenziata dalla Camera a dare il via alla nona salvaguardia per gli esodati della legge Fornero. Un numero massimo di 2.400 soggetti disoccupati al 2011 o che avevano siglato accordi per l’uscita dal mondo del lavoro potranno andare in pensione con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2011.

Secondo i dati presenti negli archivi INPS, gli ammessi alla nuova salvaguardia prevista dalla Manovra sono:

  • 1.050 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari con versamento accreditato;
  • 350 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari senza versamento accreditato;
  • 830 soggetti rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
  • 20 soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • 150 soggetti cessati da contratti a tempo determinato.

Analizzando nel dettaglio quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, potranno accedere alla nona salvaguardia i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
    Si tratta dei lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente attività di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
    Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
    Rientrano in tale fattispecie i lavoratori con rapporto di lavoro risolto:
    • ai sensi della lettera b), entro il 30 giugno 2012 in caso di accordi individuali, accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • ai sensi della lettera c), lavoratori con rapporto di lavoro risolto dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2012 in caso di accordi collettivi individuali, accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • ai sensi della lettera d), lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
  • con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Nona salvaguardia esodati, domanda INPS entro il 2 marzo 2021

La domanda di accesso alla pensione per i 2.400 esodati ammessi alla nona salvaguardia dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e quindi entro il 2 marzo 2021.

La procedura sarà differenziata per ciascuna categoria, e riprenderà il modello già adottato nelle precedenti 8 edizioni di salvaguardia.

L’INPS accoglierà le domande e provvederà al monitoraggio delle istanze, al fine di non sforare il tetto di spesa fissato dalla Legge di Bilancio 2021. Si tratta di 34,9 milioni di euro previsti per il 2021, 33,5 milioni di euro per l’anno 2022, 26,8 milioni di euro per l’anno 2023, 16,1 milioni di euro per l’anno 2024, 3,2 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di accesso alla nona salvaguardia per gli esodati.

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