Il decreto lavoro 2023 ha introdotto la riduzione delle sanzioni applicabili in caso di omesso versamento dei contributi. L'INPS spiega che la novità si applica anche retroattivamente, cioè alle omissioni precedenti la data del 5 maggio
Le nuove sanzioni ridotte per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ridotte, previste dal decreto lavoro, hanno effetto retroattivo.
Il DL n.48/2023 ha introdotto le nuova misura della sanzione che può variare da un minimo di una volta e mezza ad un massimo di quattro volte l’importo omesso, sostituendo la vecchia compresa tra 10.000 e 50.000 euro.
Il chiarimento arriva dall’INPS, che specifica come la natura punitiva della sanzione in questione permetta di equiparare la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività.
Dato che resta valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione avviato dall’INPS, si applica il profilo sanzionatorio più mite irrogando la sanzione rimodulata.
La novità non si applica ai pagamenti delle vecchie sanzioni già completati.
La nuova sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute contributive è retroattiva
Come stabilito dall’articolo 23 del decreto lavoro che prevede “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, è stata rideterminata la misura delle sanzioni previste in caso di omesso pagamento delle ritenute previdenziali.
Chi trattiene i contributi dei lavoratori senza versare alla relativa cassa previdenziale, infatti, commette un reato che è punibile con multe salate e nei casi più gravi anche con la reclusione.
Prima dell’intervento del DL lavoro, come previsto dall’art. 3, comma 6 del decreto legislativo n. 8/2016, il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi per un importo non superiore a 10.000 euro annui è punito con una sanzione che varia da 10.000 a 50.000 euro.
La novità introdotta dal nuovo provvedimento, con l’obiettivo di ridurre la sanzione amministrativa da applicare, sostituisce la vecchia misura della multa con la nuova da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Ulteriori chiarimenti sull’applicazione della nuova sanzione sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1931/2023.
Il documento non è presente sul sito dell’Istituto, ma come si legge nel testo messo a disposizione dal quotidiano FiscoeTasse, il nuovo provvedimento del DL lavoro ha effetto retroattivo.
Il nuovo importo della sanzione, proporzionale alla somma non versata, si applica infatti anche alle omissioni precedenti al 5 maggio 2023, la data di entrata in vigore del decreto.
Omesso versamento contributi: quando si applicano le nuove sanzioni previste dal DL lavoro
La nuova sanzione per i datori di lavoro che non versano le ritenute previdenziali, dunque, varia da un minimo di una volta e mezza ad un massimo di quattro volte l’importo non pagato.
Come spiegato dall’Istituto, la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma rende possibile equiparare la sanzione amministrativa a quella penale e pertanto risulta possibile applicare il principio della retroattività in bonam partem (art 2, comma 2 del codice penale) per cui si applica la disposizione più favorevole.
Pertanto, per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio più mite, sarà possibile sanzionare le omissioni applicando la nuova misura, dato che resta valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già avviato dall’Istituto.
Le disposizione previste dall’articolo 23 del decreto lavoro non si applicano alle ordinanze-ingiunzione per le quali è già stata pagata integralmente la sanzione amministrativa imposta, in quanto il procedimento sanzionatorio si ritiene chiuso.
Per quanto riguarda il pagamento a rate, se alla data del 5 maggio l’importo delle rate versate risulta superiore a quello della sanzione amministrativa rideterminato, l’INPS comunica la definizione del procedimento sanzionatorio. Al contrario, se l’importo risulta inferiore, l’Istituto quantificherà un nuovo piano di ammortamento.
Ad ogni modo, in nessun caso sarà rimborsato quanto versato in misura superiore all’importo della sanzione amministrativa rideterminata ai sensi del DL lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La nuova sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute contributive è retroattiva