Mobility manager: elaborazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro entro il 31 dicembre

Sacha Malgeri - Leggi e prassi

Mobility manager e Piano Spostamenti Casa-Lavoro: le aziende e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti all'interno di una Città metropolitana, capoluogo di Regione o Comune con più di 50.000 abitanti sono tenuti ad attuare il PSCL entro il 31 dicembre 2021. Al momento, però, non sono previste sanzioni per il mancato rispetto della norma.

Mobility manager: elaborazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro entro il 31 dicembre

Mobility manager e PSCL 2022: si avvicina la scadenza per l’adozione a pieno regime del Piano Spostamenti Casa-Lavoro.

Il PSCL è un piano obbligatorio per le aziende e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti che operano in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con più di 50.000 abitanti, che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del trasporto privato e decongestionare le aree urbane.

Introdotto dall’articolo 229, comma 4, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, il Piano prevedeva una fase di prima attuazione da compiersi entro il 23 novembre 2021. Il processo di implementazione per le aziende e gli enti pubblici coinvolti dovrebbe finire entro il 31 dicembre del 2021.

Oltre all’adozione del PSCL, la legge prevede la nomina di un mobility manager, cioè una figura professionale apposita che lavori in modo continuativo per ideare, organizzare ed implementare politiche di mobilità sostenibile all’interno dell’azienda.

Il Ministero per la Transizione Ecologica ha reso disponibili online le FAQ relative all’implementazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro e del mobility management, cioè tutta la serie di misure volte a gestire la mobilità dei lavoratori di un ente, sia pubblico che privato.

MiTE - FAQ sul sul Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021
Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno raccolto in un’unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto Interministeriale n. 179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei «Piani di spostamento casa-lavoro» (PSLC).
Il documento sarà periodicamente aggiornato e costituirà un utile supporto per gli enti, le amministrazioni e le aziende interessate

Mobility manager: il 31 dicembre il termine per implementare il PSCL

Le FAQ del ministero chiariscono alcuni aspetti sul quale erano rimasti dei dubbi, in particolare sui soggetti tenuti a presentare il PSCL e sulla figura del mobility manager. Ad esempio, si specifica che le associazioni e le cooperative sono tenute a presentare e rispettare un PSCL se svolgono attività di impresa ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016.

Le università, invece, sono obbligate a presentare il Piano per i loro dipendenti. Inoltre, “in quanto poli di attrazione”, gli atenei possono facoltativamente scegliere di estenderlo ai propri studenti.

Per quanto riguarda il mobility manager, il documento specifica chi può assumere il ruolo nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto ministeriale del MITE n. 179 del 12 maggio 2021 identifica il mobility manager come una figura con “funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione” delle azioni di mobilità sostenibile. Il provvedimento tra le altre cose, ha previsto per questa figura una distinzione tra il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area, una figura specializzata all’interno del Comune di riferimento.

In particolare, al mobility manager aziendale vengono assegnate le seguenti funzioni:

  • promozione di interventi di organizzazione della domanda di mobilità del personale attraverso l’elaborazione del PSCL. L’obiettivo è di “consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane”;
  • supporto all’adozione e adeguamento del PSCL, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del PSCL, anche “attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione” del livello di soddisfazione del personale.

Inoltre, il mobility manager aziendale dovrà curare i rapporti con gli enti pubblici, portare avanti iniziative di formazione e divulgazione sulla mobilità sostenibile e supportare i mobility manager d’area.

Il mobility manager d’area, invece, deve:

  • coordinare i mobility manager aziendali, tramite lo sviluppo di buone pratiche e moduli collaborativi;
  • assistere il Comune alla definizione e all’implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
  • acquisire i dati sugli spostamenti dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager delle aziende e delle scuole e trasferirli agli enti programmatori del trasporto pubblico.
RuoloFunzioni
Mobility manager aziendale Promozione di interventi di organizzazione della mobilità del personale; elaborazione, promozione e monitoraggio del PSCL; formazione; rapporti con gli enti pubblici e privati; supporto al mobility manager d’area
Mobility manager d’area Raccordo tra i mobility manager aziendali; supporto al Comune; acquisizione dati degli spostamenti e di ingresso/uscita dei dipendenti e degli studenti dati dai mobility manager aziendali e scolastici; trasferimento dei dati agli enti programmatori dei servizi di trasporto pubblico

Entrambe le figure, si legge nelle FAQ, vengono scelte tra soggetti che abbiano una “riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile” o della tutela dell’ambiente in generale.

I comuni dovranno sceglierlo all’interno del personale già in ruolo, mentre i privati potranno scegliere dei professionisti esterni. Tra gli enti territoriali, solo i Comuni tenuti a nominare un mobility manager d’area.

Alla persona scelta per svolgere questo incarico “non sono corrisposti [...] gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti”.

Mobility Manager e PSNC: cosa deve contenere il piano

Il decreto ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 del MITE ha definito le modalità attuative del Piano Spostamenti Casa-Lavoro. Il documento deve essere composto da due parti:

  • una parte informativa che deve contenere le analisi degli spostamenti casa-lavoro del personale, delle condizioni strutturali dell’azienda e dell’offerta di trasporto disponibile;
  • una parte progettuale con l’elenco delle possibili misure da adottare e i benefici correlati.

La legge prevede che le aziende avrebbero dovuto adottare il PSCL in fase di prima attuazione entro il 23 novembre 2021, per poi andare a pieno regime entro il 31 dicembre 2021. In generale, le aziende e gli enti sottoposti a quest’obbligo sono tenute a presentare un Piano entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al momento, però, la legge non prevede nessun tipo di sanzione in caso di violazione dell’obbligo di presentazione del PSCL.

Le aziende che non sono obbligate dalla legge a presentare il PSCL possono comunque scegliere facoltativamente di adottare un piano e di nominare un mobility manager.

I Comuni, invece, devono attuare le disposizioni con i fondi già messi a disposizione dai propri bilanci e “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Mobility manager e PSCL 2022: le linee guida

Ad agosto 2021, il MITE ha messo a disposizione delle “linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro”. In questo documento, il Ministero ha messo insieme una serie di suggerimenti ed esempi concreti di azioni ambientali che i mobility manager possono promuovere all’interno dei loro Piani.

In generale, le misure da adottare “devono scaturire dall’incrocio tra la domanda di trasporto analizzata attraverso il questionario ai dipendenti e l’offerta di servizi aziendali e pubblici”, si può leggere nelle linee guida.

Tra le tante soluzioni adottabili, il Ministero fa un elenco di misure che possono essere inserite nei Piani:

  • disincentivare dell’uso dell’auto privata, con l’adozione di servizi di navette aziendali o l’utilizzo di incentivi per favorire la condivisione dell’auto da parte dei dipendenti;
  • favorire l’uso del trasporto pubblico, tramite convenzioni con le aziende dei trasporti o con la proposta di creazione di nuove fermate o linee di collegamento;
  • favorire l’uso della mobilità ciclabile, tramite l’acquisto di bici aziendali, la realizzazione di parchi adatti al parcheggio e alla ricarica di monopattini elettrici o e-bike;
  • ridurre la domanda di mobilità con piani di attuazione di smart-working o co-working;
  • l’organizzazione di corsi di formazione sui temi ambientali.

Le linee guida ricordano che l’attuazione del PSCL è soggetta al monitoraggio costante dei benefici delle misure da parte del mobility manager aziendale, con gli “strumenti di valutazione e di monitoraggio definiti in fase di piano” e, possibilmente, con una struttura di sopporto adeguata che preveda la presenza di professionalità adeguate e di tipo multidisciplinare.

MITE - Linee guida per la redazione e l’implementazione del PSCL
Le Linee guida sono uno strumento utile per Enti e imprese tenuti all’adozione dei PSCL e contengono indicazioni operative e metodologiche sulle procedure da seguire e da implementare affinché l’analisi del contesto, sia all’interno che all’esterno della realtà aziendale di riferimento, permetta di pianificare e realizzare le misure ritenute effettivamente necessarie al fine di consentire una riduzione strutturale e permanente della mobilità sistematica casa-lavoro.

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